Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai contribuenti che hanno già effettuato il versamento per l’acconto Irpef2011 applicando la percentuale del 99%.
Il differimento è stato introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, che ha stabilito che l’acconto Irpef per l’anno in corso sia dell’82%.
Differimento del versamento
Il differimento di 17 punti percentuali del versamento si applica all’acconto Irpef della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva in caso di regime dei minimi.
Nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto si legge infatti che:
“il versamento di 17 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”.
I codici tributo 1797 e 1844
I codici tributo da utilizzare nell’F24 sono:
- “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
- “1844” denominato “CEDOLARE SECCA – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011″.
Ridenominato il codice tributo “4035”
Il codice tributo “4035” è stato denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011″.
Modello F24
Nel modello F24 i codici tributo istituiti vanno inseriti nella sezione “Erario”, nella colonna degli “Importi a credito compensati”, indicando come “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.