Imposta sul Valore Aggiunto
È soggetta a IVA qualunque cessione di beni (comprese le importazioni) e prestazione di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o arti e professioni. L’imposta colpisce il reale valore aggiunto e, per tale motivo, non può essere considerata come una tassa sul reddito delle società.
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Per le imprese che realizzano vendite, la maturazione del debito nei confronti dell’Erario avviene al momento della cessione dei beni o della consegna/spedizione, mentre per le prestazioni di servizi avviene al momento del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, per cessioni di beni o prestazioni di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni si ha la facoltà di emettere fatture con IVA ad esigibilità differita al momento della riscossione, mentre il credito IVA sorgerà nel momento in cui avviene la contabilizzazione di una fattura di acquisto. Questa soluzione – ormai nota come IVA per cassa – è stata modificata dal Decreto Sviluppo 2012 (Dl 83-2012) e regolamentata dall’articolo 32-bis abrogando la vecchia disciplina (articolo 7 del dl 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009) e modificando limite di fatturato annuo, esigibilità dell’imposta, differimento della detrazione e adempimenti come chiarito con la Circolare 44/E dell’Agenzia delle Entrate:
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Tra le principali novità l’IVA per cassa viene riservata a operazioni B2B fra soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni (anche enti no profit per attività commerciali) che fatturino, o prevedano di fatturare, fino a 2 milioni di euro (dai precedenti 200mila euro).
Rimborso IVA
Qualora l’IVA a debito risulti essere inferiore all’IVA a credito, la società, in alternativa a computare l’importo in detrazione il mese successivo, potrà richiedere un rimborso infrannuale del credito IVA. La richiesta (semplificata con la Finanziaria 2008) deve essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, entro la fine del mese successivo a quello della maturazione del credito.
Considerando che tale richiesta è possibile per i primi tre trimestri solari, le scadenze sono fissate nella seguente maniera: 1° trimestre al 30 aprile; 2° trimestre al 31 luglio; 3° trimestre al 31 ottobre. L’istanza di rimborso va presentata compilando l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di compensazione dei crediti.
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Sgravi fiscali
Dal 1° settembre 2008, come indicato dalle modifiche dell’articolo 19-bis 1, lettera E, del DPR 633/72, l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande (spese di vitto e alloggio in trasferta) è interamente detraibile a patto che:
- le spese siano inerenti all’attività d’impresa o di lavoro autonomo e non siano qualificabili come spese di rappresentanza;
- siano documentate da fattura (e non da semplice ricevuta fiscale o scontrino);
- la fattura sia cointestata all’impresa o al professionista e all’effettivo fruitore del servizio;
- con riguardo ai dipendenti e ai collaboratori, la cointestazione può essere tuttavia sostituita da una nota descrittiva con il nome dell’effettivo fruitore del servizio, allegata alla fattura.
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Si può inoltre usufruire della detrazione qualora le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di pasti e bevande siano sostenute:
- in prima persona dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo titolare dell’attività professionale;
- da lavoratori dipendenti dell’impresa o del lavoratore autonomo;
- da collaboratori coordinati e continuativi e assimilati;
- da amministratori dell’impresa non a partita IVA (con compenso a cedolino e non a fattura).