Le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in società appena avviate (start-up di non oltre sette anni di vita) godranno di esenzione Irpef, purchè tali somme vengano reinvestite in ulteriori start-up, ma stavolta di “età” inferiore o uguale ai tre anni.
L’agevolazione rientra tra le disposizioni del Dl n.112/2008 “anti-crisi”, che contiene infatti numerose novità in tema di esenzione fiscale per i contribuenti aziendali.
Per far luce sulla misura, che riguarda l’esclusione dall’imponibile delle plusvalenze reinvestite in nuove imprese, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 15/E: “Esenzione Irpef delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni e reinvestite in società start-up”.
Per goderne, la circolare specifica che le nuove imprese che beneficiano del reinvestimento dovranno svolgere le stesse attività di cui si occupavano quelle da cui provengono le partecipazioni cedute (le quali, a loro volta, devono essere possedute da almeno tre anni).
L’ammontare della plusvalenza in oggetto non può superare il quintuplo del costo sostenuto nei cinque anni precedenti.
In cosa si può reinvestire? Acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili e spese per attività di Ricerca e Sviluppo.
Ma attenzione: se il reinvestimentro non avverrà entro due anni, allora la plusvalenza rientrerà nel consueto regime fiscale e sarà normalmente tassata nel periodo di imposta in cui è stata prodotta.