L’IVA non detratta per prestazioni di vitto e alloggio non può essere poi dedotta neanche dalla base imponibile IRAP.
A chiarirlo è la risoluzione 84/E, 31 Marzo 2009dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte dirette IRES e IRAP, all’IVA non detratta in occasione di trasferte aziendali, in base alle recenti modifiche normative.
In pratica, l’Agenzia mantiene la stessa posizione già assunta e nega il riconoscimento fiscale dell’IVA detraibile quale costo rilevante ai fini della determinazione del reddito, estendendo all’imposta regionale sulle attività produttive il principio già affermato per l’IRES.
Ricordiamo infatti che era già stata affermata l’impossibilità dell’inquadramento IVA fra le componenti negative di reddito, nel caso in qui questo derivi da valutazioni discrezionali del contribuente.
L’ultima risoluzione sul trattamento delle prestazioni alberghiere e di ristorazione rende l’IVA indeducibile sia nel caso in cui il contribuente abbia scelto di non detrarla – anche essendo in possesso di fattura – sia nel caso in cui non abbia potuto farlo perché non in possesso di tale documento.
Il consiglio è quindi di richiedere sempre l’emissione della fattura agli albergatori o ristoratori e di detrarre, nei casi ammessi dalla legge l’IVA addebitata: da settembre 2008, infatti, è possibile detrarre l’IVA sulla somministrazione di alimenti e bevande e sugli alberghi (circolare n° 13/08).
Precisiamo infine che la risoluzione 84/E si riferisce ai soli casi in cui il contribuente decida arbitrariamente di non detrarre l’IVA sulle prestazioni di vitto e alloggio nei casi in cui questa sia detraibile. In tutti quei casi in cui invece non lo è (come per le spese di rappresentanza) l’IVA non detratta continua per legge ad essere considerata un costo deducibile ai fini delle imposte dirette.