Le imposte di registro devono essere versate con aliquota al 3% in presenza di compravendita effettuata dai genitori per conto del figlio, in assenza di donazione liberale. Lo ha messo in evidenza la Cassazione con l’ordinanza n. 30677 del 28 novembre 2024.
La Corte ha sancito il mancato diritto alle agevolazioni d’imposta qualora l’operazione di acquisto sia portata termine dai genitori dell’acquirente in qualità di pagatori. In questi casi, la stipula del contratto non prevede u infattina donazione liberale ma la restituzione della somma da parte del figlio.
Il versamento dell’imposta di registro al 3%, pertanto, si configura come tassazione riguardante l’adempimento del terzo che costituisce un negozio riferito a una prestazione a contenuto patrimoniale.
L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo, da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986.
L’obbligo di restituzione del denaro non scatta unicamente nei casi di liberalità della donazione.