La Riforma Cartabia ha introdotto diverse novità in materia di separazione e divorzio, aprendo alla possibilità di cumulare entrambe le domande giudiziali in una sola sede processuale. A cambiare, tuttavia, è anche il regime fiscale, con importi che variano in base ai procedimenti richiesti.
Secondo la nuova normativa, infatti, l’avvio di un procedimento unitario di separazione e divorzio aggiorna anche la gestione del contributo unificato, dovuto in presenza di cumulabilità delle domande.
Per quanto riguarda gli importi dovuti, è necessario versare l’importo minimo pari a 43 euro per separazioni consensuali, divorzi congiunti e modifiche congiunte sui contributi economici in favore dei coniugi, oppure il contributo unificato pari a 98 euro per le separazioni giudiziali, i divorzi contenziosi e le modifiche giudiziali di separazione o divorzio sui contributi economici.
Cumulando in una sola sede processuale entrambe le domande di separazione e divorzio, come consentito dalla Riforma Cartabia, il contributo unificato corrisponde a 43 euro più 43 euro per i procedimenti congiunti e 98 euro più 98 euro per i giudizi contenziosi.
Per i procedimenti che coinvolgono i figli, anche se maggiorenni e non indipendenti economicamente, resta confermato l’esonero dal contributo unificato.