Separazione e divorzio: doppio contributo unificato

di Teresa Barone

15 Gennaio 2025 09:24

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Come si calcola il contributo unificato in caso di presentazione delle domande giudiziali di separazione e divorzio in una sola sede processuale.

La Riforma Cartabia ha introdotto diverse novità in materia di separazione e divorzio, aprendo alla possibilità di cumulare entrambe le domande giudiziali in una sola sede processuale. A cambiare, tuttavia, è anche il regime fiscale, con importi che variano in base ai procedimenti richiesti.

Secondo la nuova normativa, infatti, l’avvio di un procedimento unitario di separazione e divorzio aggiorna anche la gestione del contributo unificato, dovuto in presenza di cumulabilità delle domande.

Per quanto riguarda gli importi dovuti, è necessario versare l’importo minimo pari a 43 euro per separazioni consensuali, divorzi congiunti e modifiche congiunte sui contributi economici in favore dei coniugi, oppure il contributo unificato pari a 98 euro per le separazioni giudiziali, i divorzi contenziosi e le modifiche giudiziali di separazione o divorzio sui contributi economici.

Cumulando in una sola sede processuale entrambe le domande di separazione e divorzio, come consentito dalla Riforma Cartabia, il contributo unificato corrisponde a 43 euro più 43 euro per i procedimenti congiunti e 98 euro più 98 euro per i giudizi contenziosi.

Per i procedimenti che coinvolgono i figli, anche se maggiorenni e non indipendenti economicamente, resta confermato l’esonero dal contributo unificato.