Imposte di successione in autoliquidazione: i codici tributo

di Anna Fabi

Pubblicato 13 Gennaio 2025
Aggiornato 15:07

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I nuovi codici tributo per le tasse di successione dal 2025, calcolate e pagate in autoliquidazione, anche a rate o per sanzioni e ravvedimento.

L’Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo da utilizzare per le imposte di successione, recentemente modificate dal dlgs 139/2024. Le nuove regole si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dopo il primo gennaio e prevedono che le relative imposte vadano versate entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Risulta possibile anche effettuare il pagamento rateale, con un primo versamento pari al 20% e ed il resto in otto rate trimestrali di pari importo. Se la somma è superiore a 20mila euro è possibile dilazionare il pagamento in 12 rate, se invece è inferiore a mille euro non è possibile il pagamento a rate.

Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta rispetto a quanto versato, comunque, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione, entro due anni dalla dichiarazione di successione, e chiede il pagamento entro 60 giorni.

I codici tributo con la dichiarazione di successione

Ecco quali sono i codici tributo per le imposte da pagare in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Vanno segnalate nel Modello F24, sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

  • 1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”;
  • 1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.

Le istruzioni per la compilazione prevedono che nella sezione “Contribuente” vadano riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

Per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Questo codice va inserito anche in caso di pagamento rateale: poi, per le rate successive alla prima, si inserisce il numero corrispondente alla rata (“01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).

Codici tributo da ravvedimento

Nel caso di imposte dovute a seguito di sanzioni o ravvedimento, i codici tributo sono invece i seguenti:

  • 1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
  • 1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente 1537 denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.

Avviso di liquidazione

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:

  • A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”.

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”.

Infine, sono stati ridenominati i seguenti codici tributo, come di seguito indicato:

• “1532” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
• “1567” denominato “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
• “A142” denominato “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”.