L’Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo da utilizzare per le imposte di successione, recentemente modificate dal dlgs 139/2024. Le nuove regole si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dopo il primo gennaio e prevedono che le relative imposte vadano versate entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Risulta possibile anche effettuare il pagamento rateale, con un primo versamento pari al 20% e ed il resto in otto rate trimestrali di pari importo. Se la somma è superiore a 20mila euro è possibile dilazionare il pagamento in 12 rate, se invece è inferiore a mille euro non è possibile il pagamento a rate.
Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta rispetto a quanto versato, comunque, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione, entro due anni dalla dichiarazione di successione, e chiede il pagamento entro 60 giorni.
I codici tributo con la dichiarazione di successione
Ecco quali sono i codici tributo per le imposte da pagare in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Vanno segnalate nel Modello F24, sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:
- “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”;
- “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
Le istruzioni per la compilazione prevedono che nella sezione “Contribuente” vadano riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
Per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Questo codice va inserito anche in caso di pagamento rateale: poi, per le rate successive alla prima, si inserisce il numero corrispondente alla rata (“01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).
Codici tributo da ravvedimento
Nel caso di imposte dovute a seguito di sanzioni o ravvedimento, i codici tributo sono invece i seguenti:
- “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
- “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.
Avviso di liquidazione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”.
Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”.
Infine, sono stati ridenominati i seguenti codici tributo, come di seguito indicato:
• “1532” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
• “1567” denominato “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
• “A142” denominato “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”.