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Guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2025

di Anna Fabi

13 Gennaio 2025 09:26

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Regole fiscali aggiornate nella guida dell'Agenzia delle Entrate per accedere al Bonus Mobili 2025: requisiti, lavori ammessi, procedura e FAQ.

Il Bonus Mobili è stato prorogato anche per il 2025. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida fiscale ad uso dei contribuenti.

La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, comma 55) ha infatti confermato la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, ma con alcune precisazioni relative alle modalità di utilizzo e ai requisiti richiesti.

Detrazione 50% su mobili e arredi: chi può beneficiarne

Il Bonus Mobili 2025 spetta a chi realizza interventi di recupero del patrimonio edilizio su unità immobiliari residenziali o parti comuni di edifici. Gli acquisti di mobili ed elettrodomestici devono essere destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si applica:

  • per mobili come letti, armadi, tavoli, sedie, poltrone, materassi e apparecchi di illuminazione;
  • per elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori. Sono inclusi elettrodomestici privi di etichetta, purché non obbligatoria.

Importante: il beneficio spetta unicamente al contribuente che usufruisce delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione.

Importi massimi detraibili

La detrazione del 50% è calcolata su un importo massimo variabile a seconda dell’anno di acquisto:

  • 10.000 euro per il 2022
  • 8.000 euro per il 2023
  • 5.000 euro per il 2024 e il 2025

Il tetto di spesa si applica per ogni unità immobiliare e relative pertinenze.

Esempio: se nel 2023 sono stati acquistati mobili per 3.000 euro con richiesta di detrazione, nel 2024 il limite per ulteriori acquisti sarà di 2.000 euro.

Interventi che danno diritto al bonus Mobili

Tra gli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazioni (indispensabile per richiedere poi anche il Bonus Mobili) figurano:

  • manutenzione straordinaria (es. sostituzione infissi con modifica di materiali, installazione di ascensori, rifacimento di scale).
  • ristrutturazione edilizia (es. realizzazione di mansarde, apertura di nuove porte e finestre).
  • restauro e risanamento conservativo (es. ripristino di elementi storico-architettonici).
  • Interventi su parti comuni di condomini (es. tinteggiatura pareti, rifacimento intonaci, sostituzione pavimenti).

Non sono invece ammessi gli interventi per la realizzazione di box auto e le misure finalizzate al risparmio energetico (es. Ecobonus).

Modalità di pagamento

Per beneficiare della detrazione, è obbligatorio effettuare i pagamenti con:

  • Bonifico ordinario o parlante.
  • Carta di credito o di debito.

Documenti da conservare

  • Ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione per i pagamenti con carta.
  • Documentazione di addebito sul conto corrente.
  • Fatture o scontrini che riportino natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

FAQ sul Bonus Mobili

  • Posso richiedere la detrazione per mobili ed elettrodomestici se ho effettuato interventi di riqualificazione energetica?
    No, la detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici non si applica agli interventi per cui è prevista la detrazione del 65%, come l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o altri lavori finalizzati al risparmio energetico.
  • È possibile usufruire del bonus mobili per acquisti effettuati all’estero?
    Sì, a condizione che la spesa sia documentata con fattura e il pagamento avvenga tramite carta di credito o debito, rispettando gli stessi adempimenti richiesti per gli acquisti in Italia.
  • La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del bonus mobili?
    Sì, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, a patto che comporti un miglioramento energetico rispetto alla situazione preesistente.
  • Gli eredi possono usufruire delle quote residue di detrazione per mobili ed elettrodomestici?
    No, la detrazione non è trasferibile agli eredi e non può essere utilizzata per le quote non fruite dal contribuente deceduto.
  • Il bonifico per l’acquisto dei beni è soggetto a ritenuta?
    No, se si utilizza un bonifico diverso da quello specifico per le spese di ristrutturazione edilizia, non si applica alcuna ritenuta. Questo vale anche per i pagamenti con carta di credito o debito.
  • Il bonus mobili si applica ai box pertinenziali?
    No, la realizzazione di box o posti auto pertinenziali non rientra tra gli interventi che consentono di accedere al bonus mobili.
  • È necessario uno scontrino con codice fiscale per ottenere la detrazione?
    No, ma lo scontrino deve riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati. Se privo di codice fiscale, la detrazione è ammessa solo se i dati del pagamento possono ricondurre l’acquisto al contribuente.
  • Entro quanto tempo dopo i lavori devono essere acquistati i beni agevolabili?
    I beni possono essere acquistati fino al 31 dicembre 2025, senza un vincolo temporale rispetto alla conclusione dei lavori. Tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto.
  • Se suddivido un immobile in più unità, posso richiedere più bonus mobili?
    No, il limite di spesa si calcola sulla base delle unità immobiliari censite al momento dell’avvio dei lavori, non di quelle risultanti dopo la suddivisione.
  • È possibile richiedere il bonus mobili pagando solo gli oneri di urbanizzazione?
    Sì, il bonus spetta anche se sono stati pagati solo gli oneri di urbanizzazione o una parte delle spese dei lavori.
  • Quali elettrodomestici rientrano tra quelli agevolabili?
    Rientrano frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, forni, piani cottura elettrici, stufe elettriche, ventilatori e apparecchi di condizionamento. Per il dettaglio completo si fa riferimento all’Allegato II del Dlgs n. 49/2014.