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Interessi legali del 2% per sanzioni INPS, arretrati pensione, TFR e TFS

di Anna Fabi

8 Gennaio 2025 14:30

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Dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali è fissato al 2%: impatto su contributi previdenziali, sanzioni e prestazioni pensionistiche INPS.

Con decorrenza 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è passato al 2% annuo. Ne dà conferma l’INPS, che nella Circolare 1/2025 illustra l’impatto diretto su pagamenti e sanzioni previdenziali.

Interessi legali: nuovo tasso 2025

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha stabilito un adeguamento del saggio degli interessi legali al 2% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2025, come previsto dall’articolo 1284 del codice civile.

L’aggiornamento comporta un ricalcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e l’applicazione degli interessi su prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Cosa cambia per imprese e pensionati

Per i datori di lavoro, il nuovo tasso si traduce in un aggiornamento delle sanzioni applicate in caso di ritardati versamenti contributivi.

Per i pensionati, invece, l’applicazione del 2% sulle prestazioni garantisce un calcolo più favorevole degli arretrati e delle somme dovute a titolo di interessi legali.

Sanzioni civili per omessi o ritardati contributi

L’articolo 116 della Legge n. 388/2000 disciplina le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi. La nuova misura del 2% si applica:

  • ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025.
  • alle esposizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2025, per le quali il calcolo degli interessi sarà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Con l’aumento degli interessi legali, le sanzioni civili applicabili in caso di pagamento tardivo o mancato vengono ridotte a questa misura, purché il contribuente effettui l’integrale versamento dei contributi dovuti.

Inoltre, il decreto si applica alle casistiche previste dall’articolo 116, comma 10, della Legge n. 388/2000, modificato dal Decreto-Legge n. 19/2024. Si tratta dei mancati o ritardati versamenti dovuti a incertezze interpretative, sanabili con il pagamento dei contributi entro il termine fissato dall’INPS. Dal 1° settembre 2024, per queste situazioni si applica il saggio degli interessi legali al 2%.

Novità di legge sulle sanzioni

Prima del 1° settembre 2024, in virtù della riforma delle sanzioni (nel più vasto quadro della riforma fiscale), la sanzione applicata ai mancati versamenti è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un limite del 40% dell’importo dei contributi non versati, oltre agli interessi di mora.

Con il decreto attuativo della riforma, il limite scende al tasso degli interessi legali, semplificando il calcolo e riducendo il carico finanziario per i contribuenti in regola con i versamenti.

Effetti su pensioni e prestazioni previdenziali

Il saggio del 2% annuo incide infine anche sulle somme erogate dall’INPS dal 1° gennaio 2025, tra cui:

  • arretrati sulla pensione,
  • trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS e TFR).

L’adeguamento garantisce una maggiore coerenza tra gli interessi applicati alle obbligazioni contributive e quelli applicati ai diritti previdenziali e pensionistici.