Sicurezza sul lavoro: operative le novità del Decreto 203/2024

di Anna Fabi

8 Gennaio 2025 11:02

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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le nuove semplificazioni e regole della Legge 203/2008, che modifica il Decreto 81/2008 in ambito sicurezza.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024, contenente importanti novità in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con apposita Nota a commento, ha pertanto fornito le prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni, che integrano e modificano il Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

Ecco i principali cambiamenti introdotti dal Collegato Lavoro, che entra in vigore il 12 gennaio 2025.

Come cambia il Dlgs 81/2008

Di seguito, illustriamo il dettaglio delle principali modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  • Articolo 14-bis: il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto a riferire annualmente alle Camere, entro il 30 aprile, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’anno precedente e sugli interventi previsti per migliorare le condizioni di salute e sicurezza.
  • Articolo 41: in tema di sorveglianza sanitaria, la competenza per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente è attribuita all’azienda sanitaria locale, sostituendo l'”organo di vigilanza” precedentemente indicato.
  • Articolo 65: viene regolamentato l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative. È consentito l’utilizzo di tali spazi, a condizione che le lavorazioni non producano emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, inclusi adeguata aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato territoriale competente l’intenzione di utilizzare tali locali, allegando la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti. L’utilizzo è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell’Ispettorato. Per l’applicazione di questa disposizione, si attende una circolare dell’INL che specifichi la documentazione necessaria.
  • Articolo 304, comma 1, lettera b): sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, che imponevano ai datori di lavoro l’obbligo di fornire al personale nei cantieri edili una tessera di riconoscimento. Tali obblighi sono già previsti dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, con relative sanzioni amministrative in caso di violazione.

L’articolo 6 modifica infine l’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, relativo alla compatibilità tra cassa integrazione e altre attività lavorative. Le specifiche modifiche non sono dettagliate nel documento, pertanto si consiglia di consultare il testo della legge per una comprensione completa.

Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

L’articolo 14-bis del D.Lgs. n. 81/2008 introduce l’obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare annualmente alle Camere, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento dovrà includere una sintesi delle condizioni di salute e sicurezza e gli interventi previsti per migliorare la prevenzione.

Sorveglianza sanitaria: nuove competenze

Con la modifica all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la competenza per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente viene trasferita dall’“organo di vigilanza” alle aziende sanitarie locali (ASL). Questo cambiamento mira a semplificare il processo e a garantire maggiore chiarezza nei procedimenti di sorveglianza sanitaria.

Utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei

L’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008 viene aggiornato per regolamentare le attività lavorative in locali sotterranei o semisotterranei. Questi spazi potranno essere utilizzati solo se:

  • le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi;
  • vengono rispettati i requisiti minimi di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’intenzione di utilizzare tali locali, allegando la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti. L’utilizzo sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell’Ispettorato. È prevista una circolare esplicativa da parte dell’INL per chiarire i dettagli della documentazione necessaria.

Abolizione obbligo tessera di riconoscimento nei cantieri edili

L’articolo 304, comma 1, lettera b), abroga i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, che imponevano ai datori di lavoro nei cantieri edili l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento al personale. Tale obbligo è già disciplinato dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono anche sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

Modifiche alla cassa integrazione

Il decreto introduce modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, riguardante la compatibilità tra cassa integrazione e altre attività lavorative. Le specifiche novità non sono state dettagliate nel documento dell’INL; si raccomanda quindi di consultare il testo della legge per ulteriori approfondimenti.