Esenzione bollo auto per le persone con disabilità

Risposta di Anna Fabi

8 Gennaio 2025 08:33

Antonio chiede:

L’esenzione da bollo auto spetta con la sola Legge 104 art.3 comma 3 oppure serve anche il riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 4 del D.L 9 febbraio 2012 n.5?

L’esenzione dal pagamento del bollo auto per le persone con disabilità è disciplinata da entrambi i riferimenti di legge da lei citati.

La Legge n. 104/1992, articolo 3, comma 3 identifica la condizione di “disabilità grave”, un requisito fondamentale per l’accesso a numerose agevolazioni fiscali e assistenziali, compresa l’esenzione dal bollo auto. Il Decreto-legge n. 5/2012, articolo 4 stabilisce ulteriori requisiti per definire l’accesso ad alcune agevolazioni fiscali, in particolare relativamente ai veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità.

L’esenzione dal bollo auto è riconosciuta ai soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, ma non è sufficiente il solo riconoscimento della disabilità grave. È necessario che il beneficiario rientri in una delle seguenti categorie, come specificato dall’articolo 30, comma 7, della stessa Legge 104/1992 e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

  • Disabilità motoria
    • Veicoli adattati alla guida o al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria permanente, come stabilito dall’articolo 4 del D.L. n. 5/2012.
    • Per i veicoli adattati, l’esenzione spetta anche se il proprietario non è il disabile ma un familiare che ha il disabile a carico fiscalmente.
  • Disabilità sensoriale o intellettiva
    • Persone con handicap grave derivante da disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento.
    • Persone non vedenti o sordomute.

L’articolo 4 del Decreto-legge n. 5/2012 introduce quindi ulteriori specifiche che regolano il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per i veicoli. Per ottenere l’esenzione, il veicolo deve essere destinato esclusivamente al trasporto del disabile ed avere cilindrata non superiore a 2.000 cc (benzina) o 2.800 cc (diesel).

Quindi, il riconoscimento dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 diventa un requisito aggiuntivo in alcuni casi specifici, soprattutto per l’adattamento e l’uso esclusivo del veicolo.

Per richiedere l’esenzione, è necessario presentare la seguente documentazione.

  • Certificato medico legale attestante la disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3.
  • Certificato rilasciato da commissioni mediche o altri enti autorizzati che dettaglia le specifiche condizioni di disabilità motoria o adattamenti richiesti.
  • Copia del libretto di circolazione del veicolo, in cui risultano gli eventuali adattamenti effettuati.

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