Fino al 31 dicembre 2027 in Italia resta l’obbligo di fattura elettronica: la UE ha autorizzato il nostro Paese a mantenere il sistema che punta a contrastare l’evasione fiscale ma anche a semplificare gli adempimenti per imprese e professionisti.
La Decisione (UE) 2024/3150 del Consiglio Europeo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 dicembre, consente all’Italia di prolungare l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per altri tre anni.
Fattura elettronica: nuovi obblighi e procedure
Con l’estensione fino al 2027, il sistema italiano si consolida come modello di riferimento per gli altri Stati membri. Lo strumento è stato attivato su autorizzazione della Commissione Europea, che richiede la deroga alla Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA per implementare un sistema di fatturazione digitale. Con la nuova Decisione UE, l’Italia potrà continuare a utilizzare la piattaforma del Sistema di Interscambio (SdI) fino alla fine del 2027.
Lo strumento coinvolge la maggior parte dei soggetti IVA e dal 2025 si armonizza con le nuove direttive europee in materia di digitalizzazione fiscale. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista la fattura semplificata anche per chi opera in regime forfettario per le operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.
Il percorso della fatturazione elettronica in Italia
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria in Italia risale al 1° gennaio 2019, inizialmente per le operazioni tra soggetti IVA (B2B) e verso i consumatori finali (B2C). Successivamente, l’obbligo è stato esteso anche ai forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro dal 1° luglio 2022. A partire dal 1° gennaio 2024, l’obbligo è stato esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal volume d’affari, eliminando ogni soglia di esclusione.
Come funziona la procedura SdI
L’adozione della fatturazione elettronica richiede ai forfettari l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate per inviare, ricevere e conservare le fatture. Per agevolare il passaggio, l’Agenzia offre strumenti gratuiti, come il portale “Fatture e corrispettivi” e l’applicazione mobile “Fattura elettronica”.
Le fatture devono includere, oltre ai dati standard, la dicitura obbligatoria che identifica il regime forfettario, ovvero: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014”. È necessario inoltre indicare il codice destinatario o l’indirizzo PEC del cliente e specificare l’eventuale esenzione IVA.
Le regole per la determinazione delle sanzioni sono altrettanto rilevanti. I contribuenti che non rispettano l’obbligo rischiano una multa che varia dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato, con un minimo di 500 euro. Nei casi di tardiva emissione ma con trasmissione corretta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione è ridotta a un terzo.
Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la fatturazione elettronica ha contribuito al recupero di miliardi di euro di IVA evasa, rafforzando le finanze pubbliche e migliorando la compliance fiscale.
Fattura elettronica semplificata dal 2025
La fattura elettronica semplificata, introdotta a livello europeo a partire dal 2025 con la revisione della Direttiva IVA (Direttiva 2023/2717/UE), è uno strumento pensato per facilitare gli adempimenti fiscali per le imprese e ridurre i costi amministrativi legati alla fatturazione. L’Italia, recependo questa normativa, ha adeguato il proprio sistema di fatturazione elettronica, integrando le novità previste dalla direttiva.
La fattura elettronica semplificata, già oggi, può essere emessa per operazioni di importo inferiore a 400 euro, o in caso di rettifica di una fattura precedentemente emessa, indipendentemente dal valore dell’operazione. Rispetto alla fattura ordinaria, presenta un numero inferiore di campi obbligatori, semplificando così il processo di compilazione.
- Dati cedente/prestatore e cliente: basta codice fiscale o partita IVA.
- Descrizione generica dell’operazione non richiesta.
- Importo totale con IVA senza specificare le aliquote applicate.
- Riferimenti alle fatture precedenti per rettifiche o note di variazione.