Polizze vita collettive: ammessa la detrazione

di Teresa Barone

17 Dicembre 2024 12:06

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Polizze vita collettive stipulate dal datore di lavoro detraibili se soggette a tassazione, per la quota di premio riferita alla posizione individuale.

È possibile beneficiare della detrazione del 19% per i premi di assicurazione relativi alle polizze vita, aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, anche nel caso in cui siano state sottoscritte in modalità collettiva dall’azienda a favore di tutto il personale.

La detrailità dall’IRPEF riguarda anche per i premi versati nell’ambito di una polizza collettiva stipulata da aziende o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti, per conto di ogni lavoratore dipendente.

A tal proposito è possibile fare riferimento alla risposta 1.4.4 contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95/2000:

Le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulate in nome e pe conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui all’art. 13bis, comma 1, lett. f), del TUIR relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.

Per richiedere la detrazione è però indispensabile che i premi assicurativi versati dal datore di lavoro siano stati assoggettati a tassazione, in modo da concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Detrazione premi assicurativi: condizioni ammesse

L’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986) riconosce una detrazione IRPEF del 19% per i premi versati per polizze assicurative aventi come oggetto:

  • il rischio di morte;
  • l’invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalla causa;
  • il rischio di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.

Per le polizze relative alla non autosufficienza, l’agevolazione è applicabile solo se il contratto non prevede la facoltà di recesso da parte dell’impresa assicurativa.

Polizze collettive, quando sono detraibili

Con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta anche nel caso di polizze collettive stipulate da:

  • società;
  • organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti.

La detrazione del 19% è ammessa nella quota di premio riferita alla singola posizione individuale del lavoratore assicurato. In altri termini, anche se il contratto è collettivo, l’agevolazione può essere riconosciuta purché la quota sia specificamente attribuibile al singolo contribuente.

Questa interpretazione è stata già anticipata nella circolare n. 95/E del 2000, nella risposta al quesito 1.4.4, chiarendo ulteriormente i termini applicativi della normativa.

Condizioni per la detrazione: tassazione dei premi

Un aspetto fondamentale per poter beneficiare della detrazione riguarda il trattamento fiscale dei premi versati dal datore di lavoro. Con la risoluzione n. 391/E del 24 ottobre 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • La detrazione è ammessa solo se i premi assicurativi sono stati assoggettati a tassazione, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
  • In assenza di tassazione (ad esempio, se i premi non vengono inclusi nel reddito imponibile), la detrazione non spetta.

Questo principio mira a evitare duplicazioni di benefici fiscali e a garantire la correttezza del trattamento tributario.

Limiti e requisiti specifici

  • Soggetti beneficiari:
    Possono usufruire della detrazione i soggetti che sostengono il costo dei premi e che risultano contraenti o assicurati.
  • Tipologie di polizze ammesse:
    • Polizze rischio morte;
    • Invalidità permanente con percentuale minima del 5%;
    • Polizze long term care per la non autosufficienza, senza facoltà di recesso per l’assicuratore.
  • Documentazione necessaria:
    Ai fini della detrazione, il contribuente deve conservare:
    • la certificazione del premio versato;
    • il contratto di assicurazione per verificare le condizioni (es. rischio coperto, percentuale di invalidità, mancanza di facoltà di recesso);
    • la documentazione attestante l’assoggettamento dei premi a tassazione, se versati dal datore di lavoro.

Esempi pratici di applicazione

  • Caso 1: Una società stipula una polizza collettiva per i propri dipendenti che copre il rischio di invalidità permanente. Se il premio riferibile al singolo dipendente è stato tassato come reddito di lavoro dipendente, quest’ultimo può usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulla quota individuale.
  • Caso 2: Un lavoratore stipula in proprio una polizza long term care, dove il contratto non prevede facoltà di recesso da parte della compagnia assicurativa. In questo caso, può richiedere la detrazione del premio pagato.