Un emendamento alla Legge di Bilancio 2025 proroga l’operatività delle attuali regole di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, in continuità con quanto stabilito dal decreto legge 145/2023.
La misura, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, estende le garanzie a favore delle piccole e medie imprese, ma introduce alcune modifiche per le operazioni finanziarie garantite.
Fondo di garanzia PMI 2025: quali misure restano in vigore
Il Fondo di garanzia PMI rappresenta uno strumento chiave per facilitare l’accesso al credito, soprattutto in un contesto economico in trasformazione. Le modifiche apportate con la proroga al 2025 rafforzano il supporto alle imprese che investono in innovazione e crescita, con un focus su start-up, microimprese e aziende di medie dimensioni.
Regole per le small mid cap
Il decreto legge 145/2023 ha ampliato il perimetro delle imprese ammissibili al Fondo di garanzia, includendo le small mid cap, ovvero aziende con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499. Queste imprese, non classificate come PMI, potranno accedere al Fondo per operazioni singole.
La norma ha inoltre corretto il precedente limite errato che escludeva le aziende con meno di 250 dipendenti, consentendo ora l’accesso anche a questa fascia di imprese non PMI.
Le agevolazioni confermate
Tra i principali interventi già previsti e ora confermati si segnalano i seguenti:
- innalzamento dell’importo massimo garantito per ogni beneficiario a 5 milioni di euro;
- rimodulazione delle percentuali di copertura, in base alla finalità del finanziamento, alla fascia di rischio del beneficiario secondo il modello di valutazione e alla dimensione d’impresa;
- esclusione delle imprese nella fascia di rischio 5 dal modello di valutazione;
- accesso garantito alle small mid cap (imprese con 250-499 dipendenti) e agli enti del Terzo Settore;
- gratuità delle garanzie per le microimprese.
Nuove garanzie: 50% per liquidità e 80% per investimenti
Le novità per il 2025 includono invece un ridimensionamento della percentuale di garanzia per i finanziamenti destinati a esigenze di liquidità. A differenza del 2024, la copertura sarà pari al 50% senza differenziazioni legate alla fascia di valutazione del Fondo.
Resta invariata la garanzia all’80% per i finanziamenti a programmi di investimento e per le start-up innovative.
Inoltre, aumenta l’importo massimo ammissibile per le operazioni di importo ridotto, che passa da 80.000 a 100.000 euro. Questa modifica riguarda le richieste di garanzia in modalità di riassicurazione presentate da soggetti garanti autorizzati.