La Consulta si è espressa in merito al ricorso avanzato da alcune Regioni contro i contenuti della Legge n. 86 del 26 giugno 2024, sottolineando i limiti dell’autonomia differenziata.
Con la sentenza n. 192, afferma che il regionalismo non deve minare l’unità giuridica ed economica della Repubblica sancita dalla Costituzione.
La Legge Calderoli, quindi, non può ammettere la devoluzione di poteri alle Regioni che riguardi intere materie, limitandosi a trasferire specifiche funzioni legislative e amministrative.
Tra le funzioni non trasferibili, ad esempio, figurano la scuola, le professioni, il commercio con l’estero, la tutela dell’ambiente ma anche il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia.
Per quanto riguarda la scuola, nello specifico, non sarebbe ammissibile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, al fine di garantire un’offerta formativa uniforme sull’intero territorio nazionale.
L’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato -, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia.