È soggetto al versamento dell’IVA l’importo dovuto in base a una prestazione di servizi, anche nel caso in cui ci sia stata la risoluzione anticipata del contratto. Lo afferma la Corte UE nell’ambito della causa C- 622/2023.
La giustizia europea si è espressa in merito alla diatriba tra due società nata in seguito al recesso ingiustificato di un contratto per la prestazione di servizi. Il nodo della questione riguarda l’IVA sull’importo dei lavori non effettuati a causa della risoluzione contrattuale.
Il giudice d’appello, inizialmente, aveva riformato la sentenza del giudice di primo grado dichiarando che non fosse applicabile perché non era avvenuto alcuno scambio di prestazioni tra le parti. La Corte UE, invece, ha dichiarato che l’importo relativo a un progetto incompiuto è da considerarsi soggetto all’imposta:
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva 2006/112.