A un mese circa dall’entrata in vigore della nuova normativa del Ministero del Lavoro che obbliga i datori di lavoro privati ad istituire e conservare il Libro Unico in azienda, sono state riscontrate diverse difficoltà, ma non di particolare rilievo.
Questo, in sintesi, quanto affermato dal direttore dell’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, commentando l’avvio del Libro Unico in azienda e rivelandone le criticità emerse in questo primo periodo.
Qualche incertezza è stata evidenziata in merito alla registrazione dei lavoratori somministrati o distaccati, legata principalmente all’impossibilità di indicare soggetti che non hanno alcun rapporto giuridico con l’utilizzatore della prestazione mediante gli appositi programmi informatici.
In merito a questo tema, andrebbero anche rivisti i processi interni, poiché l’avvio di un contratto di servizio con le aziende di somministrazione fa riferimento ad uffici aziendali diversi da quello del personale.
La buona notizia è però che la mancata indicazione non implica sanzioni amministrative , non comportando un disvalore di tipo retributivo, contributivo o fiscale.
La sanzione non scatta neanche nel caso in cui non vengano registrati rimborsi spese non rilevanti sull’imponibile, anche se la legge prevede che vengano registrati tutti i rimborsi.
Anche in questo caso le difficoltà riscontrate dalle aziende sono ti tipo organizzativo: oltre all’appesantimento delle procedure interne vi è il fatto che tali spese vengono gestite dall’amministrazione contabile, senza passare per l’ufficio del personale.
Altra criticità riscontrata in questa fase di avvio, riguarda la sequenzialità del Libro Unico, sia consapevole che per distrazione. In ogni caso, di fronte a buchi di numerazione l’ispettore può inviare una segnalazione all’Inail, che può a sua voolta revocare l’autorizzazione per la stampa laser, cosa che imporedirebbe di gestire il Libro Unico!
Il Ministero assicura di essere al lavoro per determinare i criteri di distinzione tra i comportamenti dolosi e quelli derivanti da superficialità o mancata comprensione degli obblighi.
Ricordiamo, infine, che fino a giugno la politica del Ministero sarà quella di perseguire solo violazioni sostanziali, cioè quelle che comportano differenze di imponibile, rilevanti ai fini fiscali e previdenziali.