Il regime forfettario con aliquota al 5% invece che al 15% prevede requisiti vincolanti: la nuova attività non può essere la mera prosecuzione di una precedente (da lavoro dipendente o autonomo) ed il regime agevolato quinquennale va applicato fin dall’inizio, non potendo intervenire per gli anni rimanenti.
Le precisazioni sono contenute in u nuovo interpello (il n. 226/2024) dell’Agenzia delle Entrate, sulla corretta interpretazione dell‘articolo 1, comma 65, della legge 190/2014.
La norma riguarda le fattispecie in cui è applicabile per cinque periodi d’imposta l’aliquota dei forfetari ulteriormente ridotta al 5%.
Niente aliquota al 5% per le Partite IVA dopo un anno di attività
Nel caso analizzato, una contribuente passata da lavoro dipendente ad autonomo, aprendo partita IVA per una nuova attività, non considerabile come mera prosecuzione della precedente occupazione. Non aveva però potuto aprirla in regime forfettario, perché nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente superava la soglia consentita di 30mila euro prevista per entrare nel forfettario. Di conseguenza, aveva esercitato per un anno l’attività autonomo in contabilità semplificata per poi entrare nel forfettario l‘anno successivo.
La richiesta di poter applicare l’aliquota al 5% per i quattro periodi di imposta rimanenti, dopo un primo anno di attività in regime ordinario, è stata però rigettata dal Fisco.
L’aliquota agevolata non trova applicazione perché riguarda esclusivamente coloro che intraprendono una nuova attività applicando fin dall’inizio il regime forfetario. Coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto di una causa di esclusione dal forfettario, e solo successivamente entrano nella flat tax, continuando a svolgere la medesima attività non sono ricompresi nel regime quinquennale agevolato per le startup.
La contribuente dovrà utilizzare l’aliquota del 15%. Nel suo caso, l’impossibilità di fruire dell’aliquota agevolata è determinata dall’esercizio dell’attività in regime ordinario nell’anno precedente, che assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alla sussistenza del requisito della novità dell’attività.
Il regime forfettario è regolato dai commi da 54 a 89 della legge 190/2014, che tra le cause di esclusione, prevede che l’attività non possa costituire «in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo», escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Ebbene, l’aver esercitato per un anno una determinata attività a partita IVA impedisce di considerarla, dall’anno successivo, come una nuova attività inserita nell’aliquota agevolata del regime forfettario.
Avvio nuova attività: il requisito per i Forfettari
Le caratteristiche necessarie affinchè il requisito della nuova attività ai fini del regime fiscale agevolato sono dettagliate nella Circolare 10/2016 e prevedono che la prosecuzione dell’attività debba essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. La norma ha infatti un fine antielusivo: evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano una semplice variazione del codice ATECO.
Se un contribuente apre partita IVA in regime ordinario, e solo successivamente entra nel Forfettario, non può applicare l’aliquota ridotta perchè manca il requisito della nuova attività. Per godere dello sgravio, infatti, il nuovo business non si deve rivolgere alla medesima clientela e dovrebbe necessitare di differenti competenze.
Se il contribuente esercita la stessa attività svolta precedentemente, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento, non si può quindi parlare di nuova attività. La prosecuzione rileva anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente (ad esempio, per licenziamento), tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità.
La continuità invece non sussiste, e quindi si può applicare il regime agevolato, quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi oppure se la precedente attività aveva carattere di marginalità economica o era svolta in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore a un anno e mezzo.