Crisi d’impresa: il nuovo articolo 2086 del Codice Civile

di Ivan Fogliata

5 Dicembre 2024 10:00

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Come cambia la responsabilità degli amministratori a seguito dell’introduzione degli adeguati assetti organizzativi

L’introduzione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha portato con sé alcune modifiche importanti del codice civile.

Fra le più impattanti si annovera l’integrazione dell’art. 2086 del Codice Civile che ora così recita:

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Esaminando nel dettaglio in particolare il secondo comma dell’articolo è immediato comprendere come l’adeguato assetto organizzativo sia divenuto un dovere per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva.

Tale assetto deve esistere a prescindere da situazioni critiche, in quanto l’art. 2086 specifica che gli adeguati assetti servono anche in funzione di un tempestivo rilievo della crisi o dell’insolvenza.

Assetti organizzativi: inadempimento e conseguenze

La questione è così importante che sul punto già alcuni Tribunali si sono espressi: fra le sentenze di maggior rigore allo stato occorre riportare la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, (decreto del 6 febbraio 2024), secondo cui l’inottemperanza all’obbligo di istituire gli adeguati assetti ben può condurre alla revoca dell’organo amministrativo a prescindere dalla sussistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società e anche in assenza di un pregiudizio concreto e attuale.

Cosa significa revocare l’organo amministrativo? Significa che gli amministratori della società vengono rimossi e sostituiti (nel migliore dei casi solo affiancati) da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale stesso. Certamente non si tratta di una prospettiva auspicabile.

Cosa cambia se l’impresa è una società di capitali (ergo SRL, SPA, SCRL, SCPA o SAPA) e organizzata con un consiglio di amministrazione? Assolutamente nulla. L’articolo 2380-bis del Codice Civile (amministrazione delle società per azioni) recita infatti:

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.

Responsabilità degli amministratori

Bene, chiediamoci ora: dove sta scritto che sono responsabili patrimonialmente e personalmente gli amministratori in caso di crisi sopravvenuta in assenza di adeguati assetti organizzativi? Perché non dovrebbe rispondere invece sola la società di capitali che avendo responsabilità limitata potrebbe opporre ai creditori di aggredire solo il patrimonio aziendale e non quello personale degli amministratori?

La previsione sta scritta nell’art. 2476 del Codice Civile che recita: “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. […] L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. […]. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. […] L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.”

Cosa possiamo quindi dedurre in tema di responsabilità degli amministratori? Le principali implicazioni sono:

  • Dovere di vigilanza e attuazione degli adeguati assetti organizzativi:

Gli amministratori sono tenuti a istituire e mantenere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell’impresa. Questo include gli strumenti e procedure per rilevare tempestivamente segnali di crisi e prevenire la perdita della continuità aziendale.

  • Creazione di strumenti di prevenzione della crisi:

Gli amministratori devono essere proattivi nell’implementare e utilizzare gli strumenti previsti dall’ordinamento per prevenire, gestire e superare la crisi, come la creazione degli adeguati assetti organizzativi, l’eventuale accesso in caso di criticità alla composizione negoziata della crisi, il concordato preventivo o altre soluzioni stragiudiziali.

  • Responsabilità in caso di crisi:

Gli amministratori devono attivarsi prontamente per adottare misure idonee a superare la crisi e recuperare la continuità aziendale. La mancata adozione di tali misure può comportare responsabilità personali per gli amministratori, in particolare se la crisi porta all’insolvenza dell’azienda.

Abbiamo parlato molto di adeguati assetti organizzativi ma non li abbiamo affrontati nel dettaglio. Cosa sono? In estrema sintesi sono sistemi di controllo interno e di gestione del rischio che si sostanziano in processi di monitoraggio continuo della situazione economico-finanziaria dell’azienda, sistemi informativi adeguati per la raccolta e l’analisi dei dati aziendali, realizzazione di analisi prognostiche.

Volete sapere nel dettaglio di cosa si tratta? Ne parleremo in un prossimo contributo.