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Contratti a termine, definitiva la stretta sugli abusi

di Anna Fabi

12 Novembre 2024 16:02

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Contratto a termine illegittimo senza più limiti al risarcimento, il Decreto salva-infrazioni UE diventa legge e supera il Jobs Act.

La legge di conversione del Decreto salva-infrazioni UE conferma la stretta sull’abuso dei contratti a termine stabilita in risposta a una procedura di infrazione europea. Per le aziende private che utilizzano impropriamente rapporti di lavoro a tempo determinato non c’è più un limite ai risarcimenti.

Il giudice può stabilire, oltre alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, un’indennità superiore a quella prevista dal Jobs Act, che prevedeva un tetto a 12 mensilità.

La stretta anti abusi sui contratti a termine nel privato

Le novità normative sono contenute nel DL 131/2024, ora convertito in legge, rendendo definitive una serie di norme che recepiscono indicazioni UE. Sui contratti a termine, in particolare, Bruxelles ha ritenuto contrario alle disposizioni comunitarie mettere un limite alla possibilità del lavoratore di ottenere un risarcimento.

In base al Jobs Act il dipendente privato che impugna il contratto a termine, nel caso in cui la sentenza preveda un’assunzione a tempo indeterminato ha diritto a un risarcimento, che può andare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La nuova formulazione, che va a modificare l’articolo 28 del Decreto 81/2015, prevede che il giudice abbia comunque la possibilità di stabilire l’indennità in misura superiore nel caso in cui ritenga che il lavoratore abbia subito un maggior danno.

Dunque, non c’è più un limite di legge al risarcimento a cui il lavoratore può aver diritto nel caso in cui venga stabilito un utilizzo scorretto del contratto a termine.

Le nuove sanzioni per il settore pubblico

Nel settore pubblico, invece, la nuova norma interviene sull’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001. E prevede, nell’ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, un’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.

La violazione va rapportata anche al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.