Il contribuente che versa imposte oltre il dovuto può presentare domanda di rimborso, ma l’accesso alle agevolazioni fiscali richiede la corretta dichiarazione dei requisiti in alcuni specifici casi: è quanto emerge da un caso affrontato dalla Corte di Cassazione, che ha definito i criteri per ottenere l’agevolazione “prima casa” prevista per l’imposta di registro.
Bonus prima casa senza rimborso
In caso di pagamento di imposte eccedete il dovuto, il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso presentando istanza presso l’ufficio competente entro tre anni dal pagamento. Tuttavia, la nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa del DPR n. 131/1986 stabilisce che, per ottenere l’agevolazione fiscale “prima casa”, non è sufficiente che il contribuente possieda i requisiti richiesti: è necessario che questi siano espressamente dichiarati nell’atto di acquisto o registrazione. In particolare, il contribuente deve:
- dichiarare di non possedere altre abitazioni nel Comune dell’immobile acquistato;
- attestare di non essere titolare, in tutto il territorio nazionale, di altre abitazioni comprate con agevolazioni;
- impegnarsi, in caso di non residenza nel Comune dell’acquisto, a trasferirvi la residenza.
Se il contribuente ha reso la dichiarativa ma poi ha pagato le tgasse in eccesso allora può chiederne il rimborso; diversamente ne perde il diritto.
Dichiarazione tempestiva del diritto
L’agevolazione sull’acquisto prima casa prevede l’applicazione dell’imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro. Il contribuente che, pur avendo i requisiti per l’agevolazione “prima casa”, non dichiara tali condizioni al momento della registrazione dell’atto di trasferimento emesso dal Tribunale, sconta l’imposta di registro in misura ordinaria.
Anche se in un secondo momento presenta domanda di rimborso per ottenere la differenza rispetto all’aliquota agevolata. La Cassazione, infatti, ha chiarito che il possesso dei requisiti non sostituisce la necessità di una richiesta formale al momento dell’acquisto.
La Corte ha ribadito un principio essenziale: per accedere all’agevolazione, le dichiarazioni devono essere rilasciate tempestivamente. In assenza di tale requisito dichiarativo, pertanto, anche la dimostrazione successiva dei requisiti non è sufficiente.
In ultima analisi, se è vero che l’articolo 77 del Testo Unico dell’Imposta di Registro prevede un margine temporale per correggere omissioni o errori, è anche vero che la concessione dell’agevolazione “prima casa” richiede una specifica collaborazione da parte del contribuente.
Tra l’altro, la Risoluzione n. 240164 del 1984 dell’Amministrazione finanziaria chiarisce che la richiesta dell’agevolazione “prima casa” non può avvenire al momento del rimborso. Questo implica che chi non dichiara i requisiti al momento dell’acquisto è soggetto al pagamento dell’imposta di registro in misura piena, senza possibilità di recupero retroattivo.