Pensione ai precoci caregiver: quando serve la Quota 41?

Risposta di Barbara Weisz

15 Novembre 2024 08:46

Marco chiede:

Per la Quota 41 dei precoci ai caregiver, cosa succede se l’assistito viene a mancare prima di maturare i 41 anni per fare domanda di pensione?

I lavoratori precoci hanno diritto ad andare in pensione agevolata con 41 anni di contributi se hanno almeno un anno di contribuzione versata prima dei 19 anni di età e se ricadono in una delle quattro categorie di aventi diritto, fra le quali ci sono anche i caregiver. Ovvero, persone che assistono e convivono da almeno sei mesi con un parente affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

Nel caso dei caregiver, il requisito deve sussistere nel momento in cui si effettua la domanda di pensione precoci, sia nel momento in cui si chiede all’INPS la verifica dei requisiti per l’accesso, sia successivamente quando si presenta la domanda di pensione vera e propria.

Il familiare assistito deve essere il coniuge o un parente di primo grado, oppure un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il lavoratore deve prima presentare una domanda di riconoscimento del requisito, e poi dopo aver ricevuto la risposta positiva dell’INPS inviare la domanda di pensione.

La circolare INPS 99/2017 chiarisce che, nel momento della presentazione della prima domanda, l’assistito deve avere il requisito di caregiver come sopra definito. E successivamente, quando presenta la domanda di pensione, deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Ad oggi, la prestazione è erogata, previa domanda, ai lavoratori precoci che perfezionano 41 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2026, eventualmente anche ricorrendo all’istituto del cumulo dei contributi.

Le categorie dei precoci ammesse sono le seguenti:

  • in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
  • invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
  • sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

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