Gli importi dell’Assegno di Inclusione possono variare nel caso in cui il reddito da lavoro dichiarato dal beneficiario subisca modifiche che superano la soglia dei 3mila euro lordi annui.
L’ADI è invece a rischio decadenza se non viene presentata la dichiarazione da parte del componente del nucleo familiare che avvia un’attività di lavoro dipendente.
Ma vediamo tutti i passaggi, in base ai nuovi chiarimenti forniti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
ADI-COM esteso per non perdere l’Assegno di Inclusione
Con il nuovo Messaggio 3624/2024, l’INPS chiarisce l’avvio dei controlli sui percettori di Assegno di Inclusione relativi alla presentazione del modello ADI-Com Esteso, obbligatorio per coloro che iniziano un’attività lavorativa e vogliono comunque mantenere il diritto alla prestazione in relazione alle soglie di reddito familiare.
Se uno dei componenti del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE avvia un’attività di lavoro dipendente, infatti, deve presentare la dichiarazione entro trenta giorni dalla data di avvio del rapporto professionale.
Il modello ADI-Com Esteso, infatti, determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo corrisposto mensilmente.
Prestazione sospesa senza modello
Decorsi i trenta giorni in assenza della comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio viene automaticamente sospesa fino all’assolvimento dell’obbligo.
La sospensione, come sottolinea l’INPS, non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate e non erogate in attesa della presentazione del modello.
Decadenza ADI dopo 3 mesi
Una volta passati tre mesi, tuttavia, il diritto alla prestazione decade completamente.
Qualora entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.
Tutti i dettagli nel messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024.