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Tirocini aziendali: formazione per stagisti e talent scouting per le imprese

di Noemi Ricci

6 Novembre 2024 12:32

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Guida a tirocini e stage: una risorsa preziosa per entrare nel mondo del lavoro e un'opportunità per le aziende di formare nuove risorse, ottimizzare i costi e investire sul futuro del proprio team.

Il tirocinio, noto anche come stage, rappresenta una delle principali modalità per avvicinare i giovani (e non solo) al mondo del lavoro. Si tratta di un periodo di formazione e orientamento professionale, che consente di acquisire competenze pratiche e di integrare quanto appreso in ambito teorico durante il percorso di studi.

In Italia, il tirocinio è regolato da specifiche normative e può assumere diverse forme, adattandosi alle esigenze sia dei giovani studenti sia di coloro che sono in cerca di un’opportunità per il reinserimento lavorativo.

Vediamo in dettaglio perché il tirocinio rappresenta un’opportunità formativa e uno strumento fondamentale per agevolare l’ingresso dei giovani e di chi cerca una nuova opportunità nel mondo del lavoro, nonché un vantaggio strategico per le aziende.

Cosa si intende per stage o tirocinio

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Il tirocinio è un periodo di formazione “sul campo”, ovvero un periodo di orientamento al lavoro finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, all’arricchimento delle esperienze o all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Si tratta dunque di uno strumento non necessariamente rivolto ai giovani, anche se stagisti e tirocinanti più frequentemente giovani under 30.

Esempi di persone che possono essere interessate a svolgere uno stage:

  • Studenti nell’ambito del proprio percorso di studi
  • Neolaureati
  • Disoccupati impegnati in un percorso di reinserimento lavorativo
  • Stranieri residenti all’estero
  • Persone con disabilità

Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, ciò nonostante sono previste specifiche tutele per gli stagisti, ad esempio in caso di malattia di lunga durata o maternità, con sospensione del tirocinio senza incidere sulla durata complessiva, oltre ad essere assicurati presso INAIL e con apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi.

Regole e funzionamento dei tirocini variano in base alla tipologia, al percorso formativo, alla durata, all’azienda ospitante, al piano formativo, al tutor e alla motivazione del tirocinante.

Tipologie di tirocinio

Il legislatore prevede due principali tipologie di tirocinio: curriculare ed extra-curriculare.

Tirocinio curriculare

Rivolto a studenti impegnati in percorsi di studi universitari o di formazione professionale. Questo tipo di tirocinio permette di acquisire crediti formativi e integrare l’apprendimento teorico con esperienze pratiche.

Generalmente organizzato dalle stesse istituzioni scolastiche o universitarie, ha una durata legata al percorso formativo e si svolge durante gli studi.

Tirocinio extra-curriculare

Destinato a chi ha già completato gli studi o a chi cerca un inserimento nel mondo del lavoro o un reinserimento dopo un periodo di disoccupazione o inattività. Questo tipo di tirocinio ha l’obiettivo di favorire l’inserimento professionale attraverso un’esperienza sul campo.

È disciplinato dalle Regioni e Province autonome, che possono variare le modalità di accesso e l’indennità minima, stabilita per legge, con riferimento alla Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 720-726) in almeno 300 euro al mese. Alcune Regioni offrono indennità superiori, arrivando fino a 800 euro.

Durata del tirocinio

La durata dei tirocini varia a seconda della tipologia:

  • Curriculare: fino a un massimo di 4 mesi per studenti delle scuole secondarie e 12 mesi per gli altri percorsi di studio.
  • Extra-curriculare: fino a 6 mesi per tirocini formativi e di orientamento, 12 mesi per quelli di inserimento lavorativo e 24 mesi per persone con disabilità.

Un altro tipo di tirocinio molto utilizzato è quello professionale, rivolto a coloro che vogliono esercitare una particolare professione che richiede un periodo di apprendimento, come il praticantato di due anni per i laureati in Giurisprudenza per accedere all’esame di abilitazione e iscriversi all’albo degli avvocati.

Indennità di partecipazione

Per i tirocini extra-curriculari, è prevista un’indennità di partecipazione, che non costituisce un vero e proprio stipendio, in quanto il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, l’indennità ha lo scopo di coprire le spese sostenute dal tirocinante durante il periodo di formazione. La soglia minima stabilita per legge è di 300 euro al mese, con alcune Regioni che offrono importi superiori.

Sono previste sanzioni (da € 1.000,0 a € 6.000,00) in caso di mancato pagamento dell’indennità, che deve essere corrisposta solo a fronte di una partecipazione minima del 70% del tirocinante.

L’indennità è configurabile come reddito da lavoro assimilato ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Vantaggi per le aziende

Ospitare un tirocinante può rappresentare un’opportunità per le aziende. Tra i vantaggi, vi è la possibilità di formare nuove risorse, valutarne le competenze e inserirle nell’organico aziendale. Inoltre, sono spesso previste agevolazioni fiscali per le imprese che decidono di assumere i tirocinanti al termine del periodo di formazione.

Quanti stagisti può assumere un’azienda

Con riferimento al tirocinio extra-curriculare, è stato stabilito il numero massimo di tirocinanti che un’azienda può assumere:

  • 1 tirocinante per le aziende da 0 a 5 dipendenti;
  • 2 tirocinanti per le aziende da 6 a 20 dipendenti;
  • 10% della forza lavoro per le aziende con più di 20 dipendenti.

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Come trovare uno stage

Vediamo ora come trovare uno stage.

Le opportunità per un tirocinio formativo sono numerose, basta sapere dove cercare: università, centri per l’impiego, servizi di inserimento lavorativo, cooperative sociali, centri di formazione professionale e di orientamento.

Inoltre, si può inviare il curriculum direttamente alle aziende.

Come si attiva un tirocinio

Per avviare un tirocinio è necessaria la stipula di una convenzione tra un soggetto promotore (ad esempio, un’università, un centro per l’impiego o un ente di formazione) e un soggetto ospitante (l’azienda che accoglierà il tirocinante).

Ogni tirocinio prevede la nomina di un tutor da entrambe le parti, che seguirà il percorso formativo del tirocinante. Inoltre, viene definito un Piano Formativo Individuale (PFI) che stabilisce le attività da svolgere e le competenze da acquisire. Ovviamente ci deve anche essere un contratto scritto firmato da tutte le parti coinvolte.

Stage e tirocinio sono esattamente la stessa cosa?

No, stage e tirocinio non sono esattamente la stessa cosa, anche se spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi nel linguaggio comune. Le differenze sono sottili e dipendono dal contesto e dal Paese. In Italia, in particolare, il termine più corretto dal punto di vista legale e formativo è tirocinio.

Vediamo alcune differenze principali.

Tirocinio (in Italia)

  • Il tirocinio è regolato dalla legislazione italiana e rappresenta un periodo di formazione o orientamento al lavoro, mirato all’acquisizione di competenze professionali.
  • Può essere curriculare (durante un percorso di studi) o extra-curriculare (rivolto a giovani o disoccupati).
  • Viene formalmente riconosciuto e ha regole precise in termini di durata, compensi minimi (indennità di partecipazione), e soggetti coinvolti (ente promotore, azienda ospitante, tutor).

Stage (in contesti internazionali o non ufficiali)

  • In alcuni Paesi, il termine stage viene utilizzato per indicare esperienze di formazione pratica simili al tirocinio, ma spesso meno strutturate e senza una regolamentazione precisa.
  • In Italia, lo stage può essere usato informalmente come sinonimo di tirocinio, ma non ha un riconoscimento giuridico specifico.

In sintesi, in Italia “tirocinio” è il termine corretto e regolamentato, mentre “stage” è più generico e può variare in base al contesto internazionale.

Tirocini e Assegno di Inclusione

Il nuovo Assegno di Inclusione (ADI), introdotto in Italia nel 2024, è una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie in condizione di disagio economico, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale. In questo contesto, i tirocini formativi assumono un ruolo chiave, poiché rappresentano uno degli strumenti principali per agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 16631 del 3 ottobre 2024, ha chiarito la possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale (TIS) per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Questi tirocini, regolamentati a livello regionale, sono rivolti a individui in condizioni di disagio socio-economico e non attivabili al lavoro tramite il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS).

Le indennità correlate ai tirocini di inclusione sociale non incidono sul calcolo del reddito per il diritto all’ADI, e i beneficiari non sono tenuti a presentare il modulo ADI-Com esteso. Tuttavia, è fondamentale che le aziende ospitanti segnalino correttamente la natura del tirocinio nelle Comunicazioni Obbligatorie (CO) per evitare sanzioni.

Questi tirocini possono essere attivati anche per persone non beneficiarie dell’ADI, purché in possesso di un ISEE non superiore a 9.360 euro e inseriti in percorsi di presa in carico sociale.

I beneficiari dell’ADI possono anche essere coinvolti in percorsi di tirocinio extra-curriculare, che consentono di acquisire competenze professionali direttamente in azienda. Come abbiamo visto, questi tirocini, oltre a fornire un’indennità di partecipazione, offrono alle aziende un’occasione per valutare nuovi potenziali collaboratori, con l’obiettivo di promuovere un percorso lavorativo stabile per persone in difficoltà. L’ADI, quindi, si intreccia con i tirocini come parte integrante di una politica di inclusione e attivazione lavorativa.

In merito va ricordato che i percettori di ADI hanno l’obbligo di comunicare i tirocini con importo superiore a 3000 euro annui. L’indennità o i benefici di partecipazione sono infatti cumulabili con l’Assegno di Inclusione solo entro il limite massimo annuo di 3000 euro lordi, qualsiasi importo che superi tale somma comporterà il ricalcolo dell’ammontare del beneficio dovuto. Per i tirocini di inclusione sociale, la situazione può variare in base alla legislazione regionale.