L’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP è stata recentemente confermata da una nuova sentenza emessa dalla Corte Costituzionale.
Con la nuova sentenza 171/2024, infatti, è stata messa nero su bianco la diversità dell’IMU rispetto alle imposte dirette, come già ribadito in passato relativamente all’IRES.
Secondo la Corte, inoltre, non si può parlare di doppia imposizione giuridica perché i presupposti di IMU e IRAP sono differenti, così come le specifiche basi imponibili. Secondo quanto ritenuto dai giudici, con la sentenza:
Poiché l’IMU sarebbe un costo che l’impresa sostiene obbligatoriamente per svolgere la propria attività, negare che questa imposta possa concorrere alla determinazione del «valore della produzione netta» significherebbe applicare l’IRAP «in relazione ad un valore aggiunto, sotto forma di profitto (i.e. alla differenza tra i ricavi di cui alla voce A del conto economico e i costi di cui alla voce B), non realmente prodotto e che, dunque, non può essere distribuito all’imprenditore.
In sostanza, si conferma quanto già espresso con la sentenza 21/2024, la diversa natura dei due tributi rende impossibile secondo la Cassazione considerare l’IMU deducibile dall’IRAP.