Per fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa è sempre necessario presentare le dichiarazioni di entrambi i coniugi, in presenza di regime di comunione dei beni.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024 (Cassazione civile, sezione V), ha infatti precisato che non sono previste eccezioni alla regola relativa alla richiesta delle dichiarazioni degli acquirenti per accedere alle agevolazioni, anche se l’acquisto avviene in regime di comunione dei beni.
L’acquirente deve fornire una dichiarazione nella quale attesta di non essere, titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione situata nel territorio del medesimo Comune, così come di non averne fruito in precedenza (anche pro quota).
Ebbene: in regime di comunione legale dei beni, tale attestazione devono pervenire anche da parte dell’altro coniuge, anche se non prende parte all’atto.
La Cassazione era peraltro già intervenuta in merito con l’ordinanza n. 14326 del 5 giugno 2018, sempre in tema di obblighi dichiarativi in capo al contribuente per accedere al bonus prima casa.
Anche in quel caso, i giudici hanno ribadito che i requisiti per le agevolazioni prima casa devono essere posseduti da entrambi i coniugi, che devono presentare due attestazioni distinte.