Con ordinanza n. 25840/2024, la Cassazione sottolinea che la Corte di Giustizia Ue ha precisato che durante le ferie annuali il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria. Vale anche per buoni pasto e indennità durante i permessi a ore della Legge 104?
Il principio stabilito dalla Cassazione con ordinanza n. 25840/2024 è applicabile anche ai permessi ex Legge 104/1992, in virtù di precedenti pronunciamenti in questa direzione: il lavoratore non deve subire alcuna riduzione della propria retribuzione ordinaria durante tali assenze, incluse eventuali indennità aggiuntive legate alla sua attività lavorativa.
La corresponsione dei buoni pasto è di norma legata anche ad una oggettiva maturazione del diritto, legato al numero di ore in presenza svolte sul luogo di lavoro, per cui la questione è più complessa.
Ripercorriamo tutta la vicenda normativa e giurisprudenziale.
La recente sentenza della Cassazione conferma il diritto alla retribuzione ordinaria durante le ferie. La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e la normativa europea sulla protezione dei lavoratori, ha stabilito che durante i periodi di ferie i dipendenti devono percepire una retribuzione pari a quella ordinaria. L’obiettivo è evitare qualsiasi disincentivo per il lavoratore a esercitare il proprio diritto alle ferie, proteggendo così la sua salute e sicurezza, come previsto dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e recepito dalla normativa nazionale.
Ma si può estendere la sentenza anche alle assenze legate alla fruizione dei permessi ex art. 33, lege 104?
Applicabilità ai casi di assenza per Legge 104/1992
La Legge 104/1992, che tutela i lavoratori con familiari disabili o essi stessi disabili, prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi retribuiti fino a due ore giornaliere o tre giorni mensili.
Sebbene la sentenza in questione tratti specificamente delle ferie retribuite, il principio stabilito dalla Cassazione può essere interpretato come applicabile anche ai permessi dei caregiver. Il riferimento alla Corte di Giustizia UE potrebbe dunque essere esteso ai permessi legati all’assistenza e alla disabilità. Ma di fatto non è stato messo nero su bianco, pertanto resta un mero parere personale, sebbene esistano dei pronunciamenti di Cassazione a supporto di questa tesi.
In particolare la sentenza di Cassazione n. 4069/2018, secondo cui la retribuzione per i permessi ex Legge 104/1992 deve essere corrisposta in forma completa, non subendo decurtazioni rispetto alla normale retribuzione spettante per lo svolgimento delle mansioni lavorative.
In sintesi:
- La sentenza n. 25840/2024 sancisce che durante le ferie deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, al fine di evitare disincentivi e di proteggere la salute e sicurezza del lavoratore.
- Per quanto riguarda i permessi Legge 104/1992, si può ragionevolmente applicare il medesimo principio, in quanto sono volti a tutelare diritti fondamentali del lavoratore (in particolare, la tutela delle disabilità).
- Giurisprudenza consolidata ha comunque confermato che i permessi della Legge 104 devono essere retribuiti senza decurtazioni di alcun tipo.
In conclusione, la retribuzione durante i permessi giornalieri di due ore previsti dalla Legge 104 deve includere anche eventuali indennità correlate alle prestazioni lavorative, come accade per le ferie.
Nel caso dei buoni pasto, è necessario anche verificare l’inquadramento in busta paga, ossia se si tratta di voci “ordinarie” della retribuzione (e dunque da garantire anche ai caregiver durante le assenze dei permessi) oppure “variabili”, con un trattamento indipendente rispetto ai prinicpi enunciati dalle sentenze di cui sopra.
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