L’APE sociale per i lavoratori agricoli disoccupati ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno che segue quello della cessazione del rapporto di lavoro.
Lo specifica l’INPS, con il messaggio n. 3365/2024, spiegando che l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo all’istanza quando la domanda viene presentata nell’anno successivo a quello della fruizione integrale della disoccupazione agricola, sempre che l’interessato sia rimasto inoccupato a partire dal termine della stessa.
Come sottolinea l’INPS, inoltre, per l’accesso all’APE sociale da parte dei lavoratori agricoli non è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). A differenza della NaSPI, infatti, la disoccupazione agricola non presuppone l’accertamento dello stato di disoccupazione.
Dal termine della disoccupazione, quindi dal 31 dicembre dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore agricolo che richiede l’APE deve comunque restare inoccupato.