Trasferimento sede aziendale: nella Ue si potrà

di Alessandro Vinciarelli

12 Marzo 2009 17:30

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Entro fine marzo, attesa proposta normativa per un più agevole trasferimento di sedi aziendali all'interno della UE. Lo chiede il Parlamento alla Commissione Europea

La sede aziendale di una impresa attiva in uno dei paesi UE deve poter godere di un eventuale trasferimento agevolato su tuto il territorio comunitario, senza perdita di identità giuridica e senza conseguenze sul computo di attivi e passivi.

Questo è, in pillole, quanto il Parlamento chiede alla Commissione Europea, sottolineando che la presentazione di una proposta direttiva dovrebbe avvenire entro il 30 marzo.

In altre parole, le società dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi offerti dai diversi paesi europei ed avere garantita allo stesso tempo una totale libertà di trasferimento.

I benefici di una tale flessibilità si tradurrebbero in una crescita economica, grazie al meccanismo della libera concorrenza fiscale che verrebbe introdotta con maggiore forza all’interno di tutti gli Stati membri.

Chiaramente, il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto di regole precise: sussistenza dei requisiti giuridici, fiscali e sociali e preclusione per le società soggette a procedure di chiusura, liquidazione o procedimenti analoghi.

Inoltre, per tutti quei procedimenti che non determinano l’impedimento al trasferimento, ma che sono iniziati prima dell’effettiva attuazione, verranno applicate le procedure dello stato membro di origine.

Le aziende potranno quindi presentare una proposta di trasferimento che dovrà essere, oltre che motivata, vagliata dall’assemblea degli azionisti e dettagliata in ogni suo aspetto giuridico e amministrativo. Dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per agevolare la “traduzione” di denominazioni, atto costitutivo, statuto e tutte le necessarie attività. Inoltre includerà indicazioni per i soci di minoranza, per il rispetto dei diritti degli azionisti e per la comprensione delle implicazioni conseguenti al trasferimento.

A questo punto, lo Stato di origine dovrà verificare la legittimità della presentazione e certificarne la correttezza. Solo allora il paese UE ospitante inizierà la procedura di registrazione che decreterà la data di effettivo trasferimento.