Permessi 104: come giustificare l’assenza in casa

di Teresa Barone

10 Ottobre 2024 09:31

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È legittimo effettuare altre attività durante i permessi della Legge 104, purché siano finalizzate a garantire l’assistenza al disabile.

L’assenza dal lavoro con la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 deve sempre essere in relazione con l’assistenza al disabile, anche nel caso in cui ci si allontani dall’abitazione di quest’ultimo per effettuare acquisti.

Non è dunque legittimo il licenziamento del lavoratore per abuso dei permessi 104 in caso di allontanamento dall’abitazione della persona assistita se dietro l’assenza si ce la necessità di soddisfare le esigenze del disabile.

La Corte di Cassazione è intervenuta a tal proposito con l’ordinanza n. 24130/2024, chiarendo che sono ammesse tra le assenze giustificate anche le attività collegate all’assistenza del disabile svolte fuori casa, come la spesa o l’acquisto di farmaci:

Il lavoratore può assentarsi per brevi attività personali, tra cui lo shopping, senza che si verifichi in automatico un abuso del diritto o una violazione delle finalità assistenziali stabilite dalla legge 104/1992.

La normativa di riferimento non impone infatti la presenza costante del lavoratore in permesso presso il domicilio del familiare assistito per tutta la durata della giornata lavorativa.

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Se da un lato l’assenza dal lavoro va motivata con le necessità assistenziali, dall’altro non si esclude il diritto e la possibilità di recarsi fiori casa per motivi strettamente legati all’attività di caregiver: in quesrti casi, non c’è violazione delle finalità del permesso.

Per dimostrare di essere in buona fede, tuttavia, è necessario conservare gli scontrini che dimostrano gli acquisti effettuati per il bene della persona assistita.

Resta invece fermo il possibile ricorso al licenziamento per giusta causa l’utilizzo di permessi ex lege n. 104 del 1992 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile (Cass. n. 4984/2014; Cass. n. 8784/2015; Cass. n. 5574/2016; Cass. n. 9217/2016; Cass. n. 17968/2016; Cass. n. 9749/2016; Cass. n. 23891/2018, Cass. n. 8310/2019; Cass. n. 1394/2020).