Il contribuente che non ha presentato l’asseverazione per il Sismabonus può rimediare utilizzando la remissione in bonis. La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello n.189/2024.
Il caso sottoposto all’attenzione del Fisco riguarda la regolarizzazione di lavori di adeguamento sismico agevolabili in base all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.
Le asseverazioni per il Sismabonus
Le asseverazioni si presentano utilizzando specifiche procedure e moduli, contenuti negli allegati B, B1 e B2 del decreto ministeriale 58/2017.
- Progetto e prima asseverazione devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico, quindi prima dei lavori utilizzando il modello B.
- Successivamente, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (nei casi in cui debba essere nominato), terminati i lavori strutturali e di collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. In questo caso, bisogna compilare i modelli B1 e B2 sopra citati.
Tutte le disposizioni, complete degli aggiornamenti normativi, sono consultabili nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/2023.
Ritardato deposito con remissione in bonis
Al deposito del titolo edilizio abilitativo mancava la prima asseverazione sulla riduzione della classe di rischio sismico, che andava invece depositata prima dell’inizio dei lavori strutturali, mentre all’ultimazione dei quali (collaudo) si può presenta la seconda, per assicurare la conformità degli interventi al progetto depositato.
In ogni caso, precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello, è prevista la remissione in bonis.
Il ritardato deposito dell’asseverazione di inizio lavori che attesta il rischio sismico può essere sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione, oppure prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, prevista dal comma 7, articolo 121, del decreto legge 34/2020.
La remissione in bonis, lo ricordiamo, è disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16/2012, e prevede una sanzione minima di 250 euro. E’ necessario che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Il modelli B1 e B2, che invece riguardano la conformità dei lavori, possono essere presentati tardivamente anche senza ricorrere alla remissione in bonis.
Essendo documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente che risultino depositati al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione per non perderla.