Compatibilità ADI e Assegno Sociale: quale reddito massimo?

Risposta di Barbara Weisz

30 Settembre 2024 09:14

Paolo chiede:

Percepisco l’ADI (Assegno d’Inclusione) e vivo da solo: se faccio domanda per l’Assegno Sociale, cosa succede?

Innanzitutto, le confermo che può fare domanda di Assegno Sociale perché è compatibile con l’Assegno di Inclusione. Naturalmente, a patto che lei abbia i requisiti previsti per questa prestazione assistenziale, che comporta un reddito lordo annuo massimo pari a 6.947,33 euro nel 2024 se chi è solo oppure di 13.894,66 euro per chi è coniugato.

Nel momento in cui la sua domanda viene accolta, lei può percepire l’Assegno Sociale senza perdere il diritto a mantenere l’ADI se però continua ad averne i requisiti di reddito.

=> Assegno di Inclusione: ADI compatibile con la pensione sociale

Mi spiego meglio: la norma che ha istituto l’Assegno di Inclusione, ossia il Decreto Legge n. 48/2023, prevede che il beneficio sia teoricamente compatibile con i trattamenti assistenziali erogati dall’INPS, compreso l’Assegno Sociale, ma al reddito familiare rilevante ai fini del diritto, andranno a quel punto sommate anche le prestazioni  in corso di godimento, con l’eccezione di quelle non sottoposte alla prova dei mezzi.

Dal momento che l’Assegno Sociale prevede invece un requisito di reddito, significa che il suo importo sarà conteggiato ai fini del mantenimento del diritto all’ADI. Il tetto massimo di reddito familiare per non perdere il diritto all’Assegno di Inclusione è di 6mila euro lordi annui, con un ISEE di 9.360 euro.

Quindi, se lei continua a rispettare questi requisiti, può percepire entrambi i trattamenti, didersamente perderà l’ADI.

Una volta ottenuto il nuovo sussidio, dovrà comunicare all’INPS la variazione della situazione economica entro 15 giorni, utilizzando il modello “Adi-Com Esteso”. Ne trova le istruzioni nella Circolare INPS n.105/2023.

Se continuerà a rientrare comunque nel tetto massimo di reddito, allora avrà diritto a entrambe le prestazioni.

L’importo a lei spettante è pari all’integrazione del reddito fino a 6mila euro lordi (per chi ha famiglia, vanno moltiplicati per la scala di equivalenza, ma essendo lei da solo la soglia rimane tale), aggiungendo una somma fino a 3.360 euro annui nel caso in cui lei viva in affitto.

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