Con il Messaggio n. 3078/2024, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti operativi per la ricostituzione degli assegni di esodo (ossia prestazioni di isopensione e indennità mensili nei contratti di espansione), a integrazione delle istruzioni contenute nel Messaggio n. 2099/2022, fornendo ulteriori chiarimenti su casistiche specifiche come il riscatto di contributi non inclusi inizialmente nel calcolo della prestazione.
L’aumento spetta in caso di nuovi contributi o redditi intervenuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro ma la domanda può essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore.
Vediamo i dettagli di questa procedura.
Assegno di esodo: chi lo finanzia e come funziona
Gli assegni di esodo, come l’isopensione e l’indennità del contratto di espansione, sono strumenti di accompagnamento alla pensione per i lavoratori prossimi al requisito ordinario (solitamente entro cinque anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata). Tali prestazioni, benché erogate dall’INPS, sono finanziate dal datore di lavoro esodante. Quest’ultimo, per garantire l’impegno economico, deve fornire anche una fideiussione bancaria.
L’importo dell’assegno è calcolato in base ai contributi e alle retribuzioni risultanti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, simulando la pensione che spetterebbe al lavoratore se andasse subito in pensione.
Tuttavia, il datore di lavoro può dover affrontare ulteriori oneri se emergono nuove retribuzioni o contributi non valutati inizialmente. E qui interviene il nuovo chiarimento INPS.
Quando è possibile la ricostituzione dell’assegno di esodo
La ricostituzione dell’incentivo all’esodo si può verificare in caso di:
- retribuzioni e compensi aggiuntivi (come ad esempio i premi di risultato) che si riferiscono a periodi di lavoro precedenti alla cessazione ma corrisposte successivamente;
- contributi accreditati d’ufficio o su domanda (ad esempio, per periodi di integrazione salariale o per contributi da riscatto o servizio militare) non conteggiati nella liquidazione originaria dell’assegno di esodo.
In entrambi i casi, la revisione dell’assegno di esodo permette di aggiornare l’importo in base ai nuovi contributi accreditati.
Il principio generale applicato dall’INPS è che qualunque retribuzione o contributo previdenziale rilevante per il calcolo pensionistico, se riferito a un periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro, deve essere considerato ai fini della ricostituzione dell’assegno.
Le novità INPS sul ricalcolo delle prestazioni di esodo
Con il messaggio 19 settembre 2024, n. 3078 l’INPS ha chiarito quando e come è possibile ricostituire le prestazioni di esodo, rideterminando l’importo della prestazione e la sua scadenza.in relazione a contributi e retribuzioni accreditate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ma riferite a periodi precedenti.
Le precedenti indicazioni in materia, che erano state fornite con il messaggio 18 maggio 2022, n. 2099, riguardavano invece le ricostituzioni per contributi e compensi riferiti a periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
La ricostituzione può modificare la scadenza dell’assegno
La scadenza degli assegni di esodo può essere soggetta a modifiche nel caso di ricostituzione dovuta all’accredito di ulteriori contributi o retribuzioni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, se l’accredito di nuovi contributi consente di anticipare la maturazione dei requisiti per la pensione, l’assegno di esodo potrà cessare prima del previsto.
In questi casi, l’INPS provvederà a informare sia il datore di lavoro che il lavoratore, affinché si possa concordare un anticipo della scadenza della prestazione di esodo e il versamento della contribuzione. La nuova scadenza verrà riportata nel modello TE08, che indicherà la data aggiornata per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Domanda via PEC di ricostituzione assegno
A differenza delle normali prestazioni pensionistiche, la ricostituzione dell’assegno di esodo può essere richiesta solo dal datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore. Questa esclusività è legata al fatto che gli oneri finanziari dell’assegno di esodo sono a carico del datore di lavoro e non dell’INPS, che si limita a pagare materialmente la prestazione.
La richiesta di ricostituzione deve essere presentata tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente. Alla domanda devono essere allegati:
- una dichiarazione del datore di lavoro (conforme al fac-simile fornito dall’INPS) che si assume la responsabilità degli eventuali oneri aggiuntivi;
- Il consenso del lavoratore interessato.
La procedura di ricostituzione dell’assegno di esodo non può dunque essere avviata né d’ufficio né su richiesta del lavoratore.