Adempimento collaborativo: al via nuovo ravvedimento operoso

di Anna Fabi

11 Settembre 2024 17:09

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Ravvedimento operoso per il regime di adempimento collaborativo: in Gazzetta Ufficiale il decreto con le istruzioni MEF e le novità della riforma fiscale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF n. 126 del 31 luglio 2024, contenente le istruzioni per il ravvedimento operoso nel contesto del nuovo regime di adempimento collaborativo.

La procedura, che diventa operativa dal 25 settembre 2024, data di entratat in vigore del provedimento, consente alle imprese che aderiscono a questo regime di regolarizzare eventuali violazioni fiscali in modo agevolato.

Adempimento collaborativo: cosa cambia

L’adempimento collaborativo, previsto dagli articoli da 3 a 7 del Dlgs n. 128/2015, offre alle imprese la possibilità di instaurare un rapporto trasparente e proattivo con l’Agenzia delle Entrate.

Attraverso questo regime, le imprese che si accorgono di errori e omissioni nelle dichiarazioni fiscali possono regolarizzare la propria posizione, riducendo così l’impatto delle sanzioni.

Il decreto n. 126 del 2024 introduce una procedura specifica per i contribuenti che aderiscono al regime di cooperative compliance, applicabile ai periodi durante i quali tale regime è attivo.

Ravvedimento operoso: come funziona la procedura agevolata

L’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) consente di sanare spontaneamente le violazioni fiscali attraverso il pagamento delle maggiori imposte dovute, accompagnate da sanzioni ridotte e interessi. Grazie alla riforma fiscale, adesso questo strumento si può applicare anche in fase di adesione

I contribuenti interessati devono inviare una comunicazione all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, entro 9 mesi dalla scadenza dei termini di accertamento, segnalando tutte le informazioni utili a una corretta valutazione delle irregolarità commesse e del conseguente debito fiscale.

Tale comunicazione può essere inviata tramite consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento oppure per posta elettronica certificata (PEC).

  • Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia fornisce uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi dovuti.
  • Il contribuente ha a disposizione almeno 60 giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza di questo termine, l’Agenzia notifica un atto di ricalcolo definitivo, con il dettaglio degli importi da pagare.
  • La procedura di regolarizzazione si conclude con il versamento delle somme indicate dall’Agenzia delle Entrate.
    • Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura, effettuando il pagamento delle somme indicate nel primo schema di ricalcolo.
    • Se necessario, la procedura si chiude con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Questa nuova regolamentazione agevola il dialogo tra imprese e Agenzia delle Entrate, permettendo ai contribuenti di risolvere tempestivamente le irregolarità fiscali.

Per tutti gli approfondimenti sulla procedura, si può consultare il DM n.126/2024 a questo link.