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Crisi d’impresa: stralcio debiti anche senza consenso dei creditori

di Barbara Weisz

6 Settembre 2024 10:02

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Codice della crisi d'impresa, novità su concordato preventivo, composizione negoziata e liquidazione giudiziale: più ampio lo stralcio dei debiti.

Il Governo ha approvato in via definitiva il correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, fornendo chiarimenti interpretativi su alcuni punti critici e introducendo importanti novità sulla composizione negoziata delle crisi, sul nuovo concordato preventivo ninché sulla liquidazione giudiziale.

In particolare, lo stralcio dei debiti fiscali e previdenziali concesso nell’ambito del concordato preventivo potrà avvenire anche senza il consenso dei creditori pubblici.

Inoltre sono state innalzate le soglie di soddisfazione per i creditori fiscali e previdenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti (cram down fiscale) e sono state ampliate le misure protettive nella crisi negoziata.

Vediamo tutte le novità del decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre.

Stralcio debiti in continuità aziendale

Grazie alle disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs  legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, cambia il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato in continuità aziendale. In particolare, diventa possibile l’omologazione del piano che prevede lo stralcio dei debiti fiscali e previdenziali anche senza il consenso dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Significa che l’operazione è consentita in tutti i casi di mancanza di adesione, anche se c’è un esplicito parere contrario.

Cram down fiscale con nuove soglie

Si alzano di contro le soglie di soddisfazione negli accordi di ristrutturazione dei debito. La norma sul cram down fiscale prevede che gli accordi di ristrutturazione del debito con il Fisco e con gli Enti previdenziali siano possibili fino al 60% con adesione del 25% dei creditori, fino al 70% con adesione inferiore.

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Stretta sui professionisti della crisi

Vengono definiti con maggior precisione i requisiti dei professionisti indipendenti, che oltre ad essere iscritti al registro dei revisori ed all’elenco dei gestori della crisi, devono anche appartenere a uno dei seguenti ordini professionali: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro.

Accesso semplice alla composizione negoziata

Ci sono novità sull’accesso alla composizione negoziata della crisi, anche per imprese che versano soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Il ricorso allo strumento non implica una diversa classificazione del credito e l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, che può essere adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, deve essere specificamente motivata.

Altre novità del correttivo al Codice crisi d’impresa

Fra le altre modifiche al Codice della crisi d’impresa:

  • le misure protettive e cautelari possono essere generalizzate o limitate ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori;
  • estensione alla liquidazione controllata della regola che consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività, con possibile deroga al limite annuale per l’imprenditore individuale al fine di agevolarne l’esdebitazione;
  • integrazioni al contenuto minimo del piano attestato di risanamento;
  • il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano di ristrutturazione del debito e produrre nuovi documenti, introducendo l’istituto del reclamo avverso la decisione adottata dal giudice;
  • nel concordato preventivo, si riduce dal 10 al 5% la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti.