IVA ridotta anche sui libri digitali: sì dall’Agenzia delle Entrate

di Barbara Weisz

4 Settembre 2024 14:07

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L'Agenzia delle Entrate ammette l'IVA ridotta al 4% nell'editoria, agevolati i libri digitali anche se non esplicitamente citati: la consulenza giuridica.

Alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applica l’aliquota IVA ridotta del 4%. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica del 2 settembre 2024, con cui ammettr un’interpretazione estensiva della norma contenuta nel decreto IVA relativa all’imposta sul valore aggiunto ridotta per l’editoria.

La formulazione non ricomprende in modo esplicito una serie di nuovi metodi di produzione e commercializzazione propri dell’era digitale ma, secondo il Fisco, esprime chiaramente la ratio di agevolare il settore.

Questa considerazione prevale rispetto a un’applicazione più restrittiva del principio contenuta nella direttiva europea sull’IVA, secondo cui si applica sempre l’aliquota ordinaria a meno che non ci sia un’esplicita esenzione.

IVA al 4% sui libri digitali

L’Agenzia delle Entrate ammette dunque la possibilità di applicare l’IVA al 4% su una serie di attività proprie dell’editoria digitale non chiaramente ricomprese nell’articolo 74, lettera c, del decreto 633/1972.

La circolare n. 23/2014 già fornisce una serie di indicazioni sull’editoria digitale. Il documento di prassi ricomprende nell’IVA ridotts anche i libri su qualsiasi supporto quali CD, CRROM o qualsiasi altro che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati, le prestazioni relative a composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, ai contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale.

IVA ridotta su qualsiasi supporto fisico

Il dubbio nasceva dal fatto che la Direttiva Europea n. 112/2006 prevece che «qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo d’imposta, è soggetta all’IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria a meno che non sia espressamente esentata o sia possibile l’applicazione di un’aliquota ridotta».

L’allegato III della stessa Direttiva IVA, come modificato nel 2009, ha però inserito nell’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta la fornitura di libri «su qualsiasi tipo di supporto fisico», così da adeguare la norma alla mutata realtà produttiva e tecnologica. E la Direttiva UE 1713 del 6 novembre 2018 ha introdotto, a partire dal 26 novembre 2018, nuove disposizioni in materia di aliquote applicabili a libri, giornali e periodici, e ha apportato modifiche alla Direttiva IVA del 2006 per consentire agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni digitali le stesse aliquote IVA che attualmente si applicano alle pubblicazioni su supporti fisici.

Agevolabile anche il digitale

«Alla luce di tali considerazioni – si legge nella consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate-, e tenuto conto della volontà del legislatore unionale e nazionale di agevolare la produzione e la vendita dei libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico” e “in via elettronica”, nel caso in esame si reputa ragionevole l’adozione   di un’interpretazione evolutiva delle norme in commento, peraltro non preclusa dalla Corte di Cassazione, sia in ambito tributario, sia in ambito penale». Vengono proposte diverse sentenza di Cassazione a sostegno.

Conclusione: una diversa interpretazione svuoterebbe di significato le norme sull’IVA ridotta nell’editoria, «dato che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni che le stesse norme intendevano agevolare». Quindi, «le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie applicano l’aliquota IVA ridotta del 4».