Notifica atti tributari anche al vecchio domicilio fiscale

di Anna Fabi

28 Agosto 2024 11:35

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La Suprema Corte distingue tra domicilio fiscale e indirizzo anagrafico per la notifica di atti tributari: le regole di opponibilità in caso di variazione.

La Cassazione ribadisce il ruolo del domicilio fiscale come criterio fondamentale per la validità delle notifiche di atti tributari. La Suprema Corte, con la sentenza n. 14435/2024, ha infatti chiarito che l’indirizzo è il mero luogo fisico presso cui il contribuente può essere reperito, mentre il domicilio fiscale rappresenta il luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi per il recapito formale.

Il contribuente ha pertanto l’onere di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale all’Ufficio tributario. In assenza di tale comunicazione, l’Ufficio può legittimamente eseguire le notifiche presso il domicilio fiscale per ultimo noto, anche avvalendosi della forma semplificata prevista dall’articolo 60, comma 1, lettera e) del DPR n. 600/1973.

Domicilio fiscale: rileva l’ultimo comunicato

Il caso specifico riguardava un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento i cui avvisi di accertamento erano stati notificati a un vecchio indirizzo oltre il termine di 30 giorni dalla variazione del domicilio fiscale, inficiando così la validità della notifica.

La Commissione tributaria provinciale e, successivamente, quella regionale, avevano accolto le ragioni del contribuente, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto rispettare i termini di 30 giorni previsti dall’articolo 60, terzo comma, del DPR n. 600/1973.

La Corte di Cassazione ha però ribaltato le decisioni dei giudici di merito, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Notifica entro 60 giorni  dal cambio di domicilio

La Suprema Corte ha chiarito che l’articolo 60, terzo comma, del DPR n. 600/1973 disciplina esclusivamente le variazioni dell’indirizzo e non del domicilio fiscale. Quest’ultimo è infatti un concetto distinto, stabilito dalla legge secondo criteri obiettivi e soggetto a un’ultrattività di 60 giorni dalla variazione, come previsto dall’articolo 58 dello stesso decreto.

Nel caso in esame, la notifica era valida perché avvenuta entro i 60 giorni durante i quali il precedente domicilio fiscale è ancora opponibile all’Erario. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, confermando la validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo.