Interessi passivi IRES e IRAP deducibili per chi si mette in regola

di Teresa Barone

3 Settembre 2024 09:00

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È possibile applicare la deducibilità degli interessi passivi pagati in caso di conciliazione e di accertamenti relativi al versamento di IRES e IRAP.

In caso di conciliazione e di accertamenti con adesione per il ritardo nel versamento di IRES e IRAP, è possibile applicare la deducibilità degli interessi passivi versati.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 172 del 20 agosto 2024.

La risposta riguarda proprio la deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, gli interessi passivi pagati sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo specificate dal TUIR al loro ammontare complessivo.

Facendo riferimento alla precedente risposta all’interpello n. 541 del 2022, inoltre, riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte versate sulla base di atti di conciliazione viene ribadito che:

La loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.