Turnisti: maggiorazione per i riposi compensativi

di Teresa Barone

30 Agosto 2024 11:37

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È riposo compensativo il tempo in cui il lavoratore turnista si assenta per recuperare il superamento delle ore lavorative svolte il giorno prima.

Il tempo in cui il lavoratore turnista si assenta dal lavoro, per recuperare il superamento delle ore lavorative svolte il giorno prima, deve essere considerato riposo compensativo.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 19088/2024 ha chiarito un concetto chiave relativo al riposo compensativo per i lavoratori turnisti.

Secondo i giudici, infatti, anche le giornate non lavorate successive a turni caratterizzati da un numero maggiore di ore devono essere qualificate come giornate di riposo compensativo, tempo necessario per recuperare le energie psico-fisiche.

L’ordinanza, che si riferisce a un lavoratore turnista attivo in ambito sanitario, specifica che:

Il superamento dell’orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la Asl – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell’art. 44 comma 3 c.c.n.l., cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all’avvenuto superamento dell’orario giornaliero.

Le prestazioni prolungate per diverse ore, così come i veri e proprio doppi turni, si caratterizzano per una intensità maggiore rispetto a quella ordinaria e proprio per questo motivo rendono necessario un riposo compensativo. Che se previsto da CCNL va retributivo con indennità.

Nel caso in oggetto, si trattava del contratto collettivo del personale sanitario. In base al quale, ha stabilito l’ordinanza:

ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psicofisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale.