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Bonus barriere architettoniche fino al 2025: chiarimenti sulle regole

di Teresa Barone

23 Agosto 2024 08:30

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Sintesi delle regole oggi in vigore per ottenere il bonus per eliminazione di barriere architettoniche, valido fino al 31 dicembre 2025: tutte le opzioni.

Prevista inizialmente solo per il 2022, l’agevolazione edilizia che consente di realizzare interventi sulle barriere architettoniche presenti in edifici esistenti è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 subendo progressivamente alcune modifiche.

Per fare il punto sulla normativa aggiornata in tema di bonus per abbattere le limitazioni architettoniche, l’Agenzia delle Entrate propone una sintesi schematica delle regole attualmente in vigore.

Bonus barriere architettoniche: requisiti fino al 2025

L’agevolazione introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) è dedicata ai contribuenti che effettuano interventi per superare o eliminare le barriere architettoniche ai fini della mobilità orizzontale delle persone con difficoltà di deambulazione, per le spese sostenute fino a un importo massimo che varia da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui vengono eseguiti i lavori.

Il bonus, esteso fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), è valido per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti che rispettano i requisiti previsti dal DM Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

La detrazione spetta anche per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, anche per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

NB: per le delibere condominiali che approvano i lavori è necessaria la maggioranza dell’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/20 22).

Importi e limiti di spesa

L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF al 75%, che deve essere calcolata considerando come importo massimo:

  • 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, che dev’essere composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, sempre composto da più di otto unità immobiliari.

Il bonus è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione, in fase di dichiarazione dei redditi, inoltre, è possibile scegliere per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Gli altri bonus edilizi disponibili

Per i contribuenti che effettuano lavori per eliminare barriere architettoniche, ci sono anche altre agevolazioni.

In particolare, la detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). Rientrano tra gli interventi agevolati quelli effettuati:

  • per l’eliminazione delle barriere architettoniche come ascensori e montacarichi;
  • per la realizzazione di strumenti di domotica idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Per gli interventi di ristrutturazione sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50% su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2024;
  • 36% su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Il Superbonus per gli interventi “trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”, riguarda ad esempio gli interventi come:

  • la realizzazione di elevatori esterni all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori devono rispettare i requisiti del DM Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 ed è anche necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.