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Esonero contributivo per imprese con Certificazione di Parità: nuove istruzioni INPS

di Anna Fabi

16 Agosto 2024 10:14

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Guida all'esonero contributivo per aziende con certificazione di parità di genere: chiarimenti INPS sull'invio della domanda e sui termini di validità.

L’INPS ha fornito nuovi dettagli su come le imprese che vogliono richiedere lo sconto contributivo (istituito dalla Legge 162/2021, articolo 5) previsto come incentivo per i datori di lavoro privati che promuovono la parità di genere.

Chi ottiene la certificazione di parità può infatti  ricevere un esonero dell’1% sui contributi previdenziali, fino a 50.000 euro all’anno.

Requisiti e Certificazione di Parità di Genere

Con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, l’Istituto Nazionale di Previdenza ha chiarito i requisiti che le imprese devono soddisfare per ottenere l’esonero parziale sui contributi dovuti.

La certificazione di parità di genere, conforme alla Prassi UNI/PdR 125:2022, deve avere il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.

Come fare domanda di esonero INPS

Per ottenere l’esonero, le imprese devono inviare la domanda all’INPS tramite il moduloPAR_GEN“.

Il messaggio 2844/2024 specifica che i datori di lavoro privati che hanno già ottenuto l’approvazione della domanda nel 2022 non devono presentare nuovamente la domanda. L’esonero contributivo viene automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Se un datore di lavoro ha segnalato un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, l’INPS effettuerà di suo un correttivo e riconoscerà l’esonero per l’intero periodo legale.

Le richieste di esonero parziale INPS per possesso di certificazione di parità di genere devono includere la retribuzione media mensile globale, in base alle retribuzioni corrisposte durante la validità della certificazione.

Rettifica domande

Se un datore di lavoro ha ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2023 ma ha riportato erroneamente la retribuzione media mensile, può correggere i dati entro il 15 ottobre 2024. Dopo tale data, le richieste ricevute saranno gestite secondo la circolare 137/2022.

Se la domanda non viene corretta entro il 15 ottobre 2024, verrà accettata per l’importo minore calcolato sulla base della retribuzione media mensile erroneamente riportata.

L’importo autorizzato sarà comunicato con una nota in calce al modulo di domanda nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).