Riapertura termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

di Anna Fabi

Pubblicato 21 Agosto 2024
Aggiornato 22 Agosto 2024 03:40

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Riapertura termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024: imposta sostitutiva del 16% entro il 30 novembre.

Nel Decreto Legge Omnibus (Dl n. 113 del 9 agosto 2024), sono state introdotte importanti novità in materia fiscale, tra cui la riapertura dei termini per l’opzione di rivalutazione di terreni e partecipazioni.

La misura, inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 52, legge n. 213/2023), consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, versando un’imposta sostitutiva del 16%.

Scadenze e requisiti per l’opzione

L’opzione che permette di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni offre il vantaggio di poter applicare una tassazione agevolata rispetto a quella ordinaria (16% anzichè 26%).

I soggetti interessati hanno ora tempo fino al 30 novembre 2024 per completare gli adempimenti necessari, che includono il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute e la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte di un professionista abilitato.

La riapertura dei termini offre un’ulteriore opportunità a chi non avesse potuto usufruire della scadenza iniziale fissata al 30 giugno 2024. L’operazione produce infatti effetto dal momento in cui si paga la somma dovuta.

Ambito di applicazione

L’opzione di rivalutazione si applica ai terreni agricoli ed edificabili, nonché alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, permettendo di adeguare il valore fiscale dei beni a quello di mercato, con un’imposta sostitutiva ridotta.

La misura si rivolge a diverse categorie di contribuenti, inclusi coloro che non risiedono in Italia e non hanno una stabile organizzazione nel territorio.

La proroga concessa dal Dl n. 113/2024 rappresenta un’occasione per rivedere la posizione fiscale relativa ai terreni e alle partecipazioni possedute, sfruttando il beneficio dell’imposta sostitutiva agevolata.

Modalità e termini di pagamento

L’imposta sostitutiva pari al 16% della stima dei terreni e delle partecipazioni deve essere pagata entro il 30 novembre 2024 in un’unica soluzione o fino a tre quote annuali di pari importo (dalla seconda, scattano gli interessi del 3% annuo), tramite modello F24 telematico, usando i seguenti codici tributo:

  • 8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola
  • 8057, per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il mancato versamento comporta la decadenza dal beneficio e, per l’omissione delle rate successiva alla prima, anche l’iscrizione a ruolo delle somme non versate.