Le imprese hanno tempo fino al 30 settembre 2024 per pagare la prima rata sull’adeguamento di magazzino. La proroga è contenuta nel Decreto Omnibus (DL n. 113/2024), e chiarisce definitivamente i contorni della sanatoria prevista dalla Manovra 2024 adeguare le rimanenze dell’anno fiscale in corso al 30 settembre 2023.
Vediamo come funziona e le novità connesse alla proroga.
Sanatoria giacenze di magazzino: come funziona
L’adeguamento di magazzino è previsto per le imprese in contabilità ordinaria (eestano escluse dalls sanatoria quelle in contabilità semplificata), che possono eliminare le esistenze iniziali in eccesso oppure iscrivere quelle omesse. La Legge di Bilancio 2024 (commi 78 e seguenti della legge 213/2023) ha infatti previsto in questi casi due ipotesi di regolarizzazione delle eccedenze: eliminare le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi oppure iscriverle quelle in precedenza omesse.
Correzione esistenze in eccesso
Nel primo caso, ossia se si sceglie di eliminare le esistenze iniziali, l’azienda deve:
- prima pagare l’IVA applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale, per le diverse attività;
- poi versare un’imposta piatta del 18% sostitutiva IRPEF, IRES e IRAP, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato come sopra e il valore eliminato.
Emersione valori omessi
Le imprese che in alternativa scelgono di iscrivere le esistenze precedentemente omesse, pagano invece l’imposta sostitutiva al 18% sul nuovo valore iscritto.
Scadenze e proroga di pagamento
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi 2024 e il dovuto va versato in due rate di pari importo.
La prima sarebbe dovuta scattare entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
Ebbene, è su questi termini che è intervenuto il decreto Omnibus, facendo slittare al 30 settembre il pagamento della prima rata per i soggetti che, invece, dovrebbero pagarla entro il 29 settembre.
Se questo determina un termine per la prima rata successivo a quello per la seconda, anche quest’ultima scadenza è differita al 30 settembre. Fondamentalmente, in questo caso si pagano entrambe le rate entro il 30 settembre.
I codici tributo per la sanatoria
I codici tributo da utilizzare sono indicati nella Risoluzione 30/2024 dell’Agenzia delle entrate:
- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.