Il Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 110/2024, contenente la riforma della Riscossione, in vigore dall’8 agosto. In attuazione della delega fiscale, semplifica le procedure di recupero crediti e rende più chiare e trasparenti l’attività dell’Amministrazione Finanziaria e dell’agente della riscossione.
Tra le novità, spiccano il discarico dei crediti inesigibili, le nuove disposizioni per l’impugnazione dei ruoli e le regole sulle dilazioni e le compensazioni tra rimborsi spettanti e cartelle pendenti.
Ma vediamole tutte in dettaglio.
Discarico cartelle e riaffidamento carichi
Il discarico dei crediti inesigibili, ovvero quelli per i quali ogni azione esecutiva si è rivelata infruttuosa, è automatico per le quote non riscosse entro cinque anni dall’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si tratta della procedura attraverso la quale l’agente della riscossione può eliminare dai propri registri i crediti che, per vari motivi, risultano ormai inesigibili. La misura è stata potenziata e resa più efficiente dal nuovo decreto.
Tempistiche del discarico automatico
Il decreto stabilisce che i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento saranno automaticamente discaricati.
Significa che l’agente della riscossione non dovrà più tentare di recuperare questi crediti, liberando così risorse per concentrare gli sforzi su crediti potenzialmente recuperabili.
Discarico anticipato per “nullatenenza“
Il decreto introduce anche la possibilità di discarico anticipato per i crediti relativi a debitori “nullatenenti”, ovvero debitori che, secondo le verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non possiedono beni aggredibili per il recupero del credito.
Riaffidamento dei carichi
Il riaffidamento consente di riattivare le azioni di recupero, in presenza di nuove condizioni che rendano possibile l’esecuzione forzata.
Prima di procedere con il discarico anticipato, infatti, l’agente della riscossione è tenuto a verificare nell’Anagrafe tributaria l’effettiva assenza di beni del debitore. In alcune situazioni, infatti, il decreto prevede la possibilità di riaffidare i crediti discaricati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora emergano nuovi elementi patrimoniali o reddituali significativi riferibili al debitore.
NB: Il decreto disciplina anche le responsabilità dell’agente della riscossione, prevedendo controlli e verifiche da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze: l’agente della riscossione è tenuto a rispettare precisi adempimenti e a trasmettere le informazioni necessarie agli enti creditori.
Coinvolgimento degli enti creditori
Gli enti creditori hanno un ruolo attivo nel processo di discarico. Possono richiedere la riconsegna anticipata dei crediti non ancora riscossi o segnalare nuovi elementi che possano giustificare il riaffidamento dei crediti discaricati.
Inoltre, in caso di discarico anticipato per “nullatenenza”, se l’ente creditore acquisisce nuove informazioni che indicano la presenza di beni aggredibili, può richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riprendere le azioni di recupero.
Differimento del discarico automatico
Il decreto contempla anche ipotesi di differimento del discarico automatico, in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, o quando sono in corso accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. In questi casi, il discarico può essere sospeso fino alla conclusione delle procedure in corso, consentendo ulteriori tentativi di recupero del credito.
Impugnabilità dell’estratto di ruolo
Il decreto modifica l’articolo 12 del Dpr n. 602/1973, ribadendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo in specifiche ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo possa arrecare un pregiudizio al debitore. Queste ipotesi includono, tra le altre, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione e le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’estratto di ruolo, lo ricordiamo è un documento interno all’Amministrazione finanziaria che elenca i debiti del contribuente risultanti da una cartella di pagamento iscritta a ruolo. Finora non era mai impugnabile dal contribuente, limitando le possibilità di difesa in fase preliminare rispetto a una cartella di pagamento o altri atti esecutivi.
La nuova formulazione di legge
Il decreto legislativo n. 110/2024 interviene sull’articolo 12, comma 4-bis del Dpr n. 602/1973, apportando modifiche che ampliano le ipotesi in cui l’estratto di ruolo può essere impugnato. In particolare, il decreto conferma che l’estratto di ruolo, di per sé, non è impugnabile.
Tuttavia, introduce tre nuove circostanze in cui è possibile proporre impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento. Queste circostanze sono particolarmente rilevanti per il contribuente, in quanto offrono maggiori opportunità di difesa preventiva.
Nuove ipotesi di impugnabilità
Il decreto prevede che il ruolo e la cartella di pagamento possano essere impugnati nei seguenti casi specifici, se il contribuente dimostra che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto.
- Procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: se il contribuente è coinvolto in procedure concorsuali o di crisi d’impresa, l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento possono essere impugnate se risultano invalidamente notificate e se ciò può influire negativamente sulla gestione della crisi o sulla ristrutturazione dell’impresa.
- Operazioni di finanziamento: se l’iscrizione a ruolo può interferire con operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, come banche o altri istituti di credito, il contribuente può impugnare il ruolo. Questa disposizione mira a tutelare le aziende e i privati che rischiano di vedersi negati finanziamenti a causa di pendenze fiscali incerte.
- Cessione dell’azienda: l’impugnazione è possibile anche nel contesto della cessione di un’azienda, quando dall’iscrizione a ruolo deriva un pregiudizio che potrebbe compromettere l’operazione. In questi casi, l’impugnazione può essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997, che disciplina le responsabilità del cessionario.
Rafforzamento tutele per il contribuente
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 110/2024 rafforzano le tutele per i contribuenti, consentendo loro di contestare l’iscrizione a ruolo e le relative cartelle di pagamento in un numero maggiore di situazioni rispetto al passato.
Questo approccio serve a prevenire danni economici che potrebbero derivare da iscrizioni a ruolo non tempestivamente impugnate, come la perdita di finanziamenti, il fallimento di accordi commerciali, o l’aggravamento della situazione di crisi d’impresa.
Dilazioni di pagamento per chi è in difficoltà
Sono state introdotte nuove regole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Per i debiti fino a 120mila euro, i contribuenti in difficoltà possono richiedere una rateazione fino a 108 rate mensili. Se il debito supera i 120mila euro, la rateazione può arrivare fino a 120 rate. La valutazione della temporanea difficoltà del contribuente sarà basata su parametri specifici, tra cui l’ISEE per le persone fisiche.
Rateazioni per debiti fino a 120.000 euro
- Richieste 2025 e 2026: è possibile richiedere una dilazione fino a 84 rate mensili.
- Richieste 2027 e 2028: la dilazione può arrivare fino a 96 rate mensili.
- Richieste dal 2029: i debiti possono essere ripartiti in un massimo di 108 rate mensili.
Rateazioni per debiti superiori a 120.000 euro
Indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, per i debiti che superano i 120.000 euro, è possibile ottenere una dilazione fino a 120 rate mensili.
Dichiarazione vs. documentazione della difficoltà
Un elemento fondamentale introdotto dal decreto riguarda la distinzione tra contribuenti che dichiarano una temporanea difficoltà economica e quelli che la documentano con prove concrete.
- Dichiarazione di difficoltà: per i contribuenti che dichiarano la loro difficoltà economica senza presentare ulteriore documentazione, la dilazione è possibile fino ai limiti indicati sopra, con la durata della rateazione che varia in base all’anno di richiesta e all’entità del debito.
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Documentazione della difficoltà: per i contribuenti che documentano la loro difficoltà economica, le possibilità di dilazione sono ampliate.
In particolare:- per debiti fino a 120.000 euro: la ripartizione può variare da 85 a 120 rate mensili (per richieste negli anni 2025 e 2026), da 97 a 120 rate mensili (per richieste negli anni 2027 e 2028), e da 109 a 120 rate mensili (per richieste dal 2029).
- per debiti superiori a 120.000 euro: è prevista una dilazione fino a 120 rate mensili, indipendentemente dalla data della richiesta.
Criteri di valutazione per la dilazione
Il decreto introduce nuovi criteri per valutare la temporanea difficoltà economica, differenziando tra persone fisiche, titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e altri soggetti.
- Persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati: la valutazione si basa sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare e sull’entità del debito da rateizzare, oltre a considerare eventuali debiti già rateizzati.
- Altri soggetti: per questi contribuenti, la valutazione si concentra sull’indice di liquidità e sul rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già oggetto di rateazione, insieme al valore della produzione.
Possibili deroghe
Il decreto prevede anche la possibilità di deroghe ai criteri standard di valutazione della temporanea difficoltà economica. Un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze definirà:
- documenti per la valutazione;
- eventi specifici a riprova della temporanea difficoltà economica, senza ricorso ai parametri;
- modalità di valutazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i parametri standard.
Monitoraggio delle dilazioni
Infine, il decreto prevede un monitoraggio continuo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto a valutare la possibilità di estendere la dilazione fino a 120 rate per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2031, anche nei casi in cui la temporanea difficoltà sia solo dichiarata e non documentata.
Atti impo-esattivi: cosa sono e quando scattano
Gli atti impo-esattivi, disciplinati dall’articolo 14 del decreto, estendono la disciplina dell’accertamento esecutivo già prevista dall’articolo 29 del Dl n. 78/2010 a una serie di nuovi atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo è quello di rendere più efficiente e tempestivo il processo di riscossione, integrando in un unico atto sia l’accertamento del debito tributario che la sua esigibilità immediata.
L’introduzione degli atti impo-esattivi riguarda diverse tipologie di avvisi e atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, che ora acquisiscono efficacia esecutiva, semplificando il passaggio dall’accertamento alla riscossione. Di seguito alcuni esempi.
- Atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione: riguardano il recupero di somme che il contribuente ha indebitamente utilizzato in compensazione, ossia ha utilizzato per ridurre il suo debito fiscale pur non avendone diritto. Con l’estensione dell’accertamento esecutivo, l’Agenzia delle Entrate può procedere direttamente alla riscossione senza la necessità di emettere ulteriori atti.
- Avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati: atti relativi al recupero di imposte e contributi che non sono stati versati, inclusi quelli relativi a crediti e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti. Questi atti diventano immediatamente esecutivi, permettendo all’Agenzia di procedere al recupero delle somme senza ulteriori passaggi burocratici.
- Atti di irrogazione delle sanzioni: gli atti che impongono sanzioni fiscali ora acquisiscono efficacia esecutiva. Significa che, oltre alla sanzione, l’atto include anche l’ingiunzione di pagamento, accelerando il processo di riscossione.
- Avvisi di rettifica e liquidazione in materia di imposte indirette: includono avvisi relativi all’imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, nonché imposta di bollo. Questi avvisi diventano immediatamente esecutivi, consentendo un’azione più rapida da parte dell’Amministrazione.
- Atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche: l’accertamento esecutivo consente di unificare l’atto di accertamento con quello di riscossione, semplificando il processo per il recupero delle tasse automobilistiche non versate.
L’elenco completo:
- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta
- atti di irrogazione delle sanzioni
- avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni
- avvisi di accertamento e liquidazione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di successione
- avvisi di rettifica e liquidazione in materia di imposte sulle assicurazioni
- avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
- imposta di registro
- imposte ipotecaria e catastale
- imposta sulle successioni e donazioni
- imposta sostitutiva sui finanziamenti
- imposta di bollo
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche e addizionali erariali della tassa automobilistica e irrogazione delle relative sanzioni.
Riscossione dai coobbligati solidali
Nuove regole anche per la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, prevedendo la sospensione della prescrizione del diritto di credito nel caso in cui il debitore principale ottenga la rateazione del pagamento.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 110/2024, modifica il Dpr n. 602/1973 inserendo l’articolo 25-bis, che riguarda specificamente la gestione della responsabilità solidale tra i coobbligati.
Sospensione della prescrizione
Una delle novità più significative riguarda la sospensione della prescrizione del diritto di credito nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. In particolare, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito si sospende anche nei confronti dei coobbligati solidali.
La sospensione decorre dal versamento della prima rata del piano di rateazione e continua per tutta la durata del piano stesso. Questo meccanismo ha l’effetto di estendere la tutela del credito fiscale anche ai soggetti che, pur non essendo i debitori principali, sono obbligati solidalmente al pagamento.
Informazione ai coobbligati
L’agente della riscossione ha l’obbligo di informare tempestivamente i coobbligati in via sussidiaria circa la richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale. Le informazioni che devono essere comunicate includono il numero di rate richieste e la durata complessiva del piano di rateazione.
L’obbligo di comunicazione è fondamentale per garantire che tutti i soggetti coinvolti nella responsabilità solidale siano consapevoli delle azioni intraprese dal debitore principale e delle conseguenze che queste possono avere sulla loro posizione.
Notifica della cartella di pagamento
Un’altra modifica importante riguarda la necessità di notificare preventivamente la cartella di pagamento al debitore principale o al coobbligato solidale prima di poter avviare l’esecuzione forzata.
Prima di questa riforma, era possibile procedere all’esecuzione forzata nei confronti del coobbligato solidale semplicemente notificando un avviso di intimazione, basato sulla cartella di pagamento notificata al debitore principale.
Con le nuove disposizioni, viene invece richiesta una maggiore trasparenza e un rafforzamento delle garanzie difensive per i coobbligati, assicurando che anche loro siano direttamente informati attraverso la notifica della cartella prima dell’inizio delle procedure esecutive.
Compensazione tra rimborsi e debiti a ruolo
Il decreto semplifica le procedure di compensazione tra rimborsi fiscali e debiti iscritti a ruolo. In particolare, la compensazione volontaria è ora applicabile solo per rimborsi superiori a 500 euro. In caso di mancata compensazione, le somme restano a disposizione dell’agente della riscossione per avviare l’azione esecutiva.
A livello normativo, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 110/2024 apporta modifiche all’articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973, che disciplina la procedura di compensazione tra rimborsi e cartelle. Vediamo cosa prevede in dettaglio.
Soglia minima per la compensazione
Una delle principali novità è l’introduzione di una soglia minima per l’attivazione della compensazione volontaria. Ora, il pagamento mediante compensazione volontaria può avvenire solo per rimborsi di importo superiore a 500 euro, comprensivi di interessi.
La soglia è stata introdotta per evitare che la procedura di compensazione venga attivata per importi esigui, che potrebbero generare oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai benefici ottenuti.
Estensione della compensazione
Il decreto amplia il campo di applicazione della compensazione anche a situazioni in cui, fino a oggi, non era prevista. In particolare, la segnalazione per l’instaurazione della procedura di compensazione non richiede più la verifica dell’esistenza di debiti iscritti a ruolo a carico del beneficiario del rimborso.
È sufficiente che sussista un inadempimento rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Compensazione e azione esecutiva
In caso di mancata compensazione volontaria da parte del contribuente, le somme destinate al rimborso rimangono a disposizione dell’agente della riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione.
Durante questo periodo, l’agente della riscossione può avviare l’azione esecutiva per recuperare il debito del contribuente, utilizzando le somme spettanti a titolo di rimborso.
Compensazione per altre categorie di rimborso
Il decreto estende la procedura di compensazione anche ai rimborsi delle imposte erogati dall’Agenzia delle Entrate e, attraverso la modifica dell’articolo 20-bis del Dlgs n. 46/1999, alle somme affidate all’agente della riscossione da parte di enti titolari di credito diversi dall’Agenzia delle Entrate.
Pianificazione e gestione crediti
Il decreto prevede una pianificazione annuale delle attività di riscossione, con particolare attenzione alla gestione dei crediti per codice fiscale. Inserita nella convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, è volta a migliorare l’efficienza e la tempestività delle procedure.
Integrazione tra Entrate e Riscossione
Un’importante novità introdotta dal decreto riguarda anche l’integrazione logistica tra l’Agenzia delle Entrate (AdE) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), per ottimizzare l’uso degli spazi e delle risorse: la Riscossione può adesso usufruire delle soluzioni allocative dell’Agenzia delle Entrate, comprese quelle relative agli immobili demaniali.