Il decreto correttivo sul concordato preventivo biennale ha introdotto una novità di rilievo sul calcolo delle tasse per chi aderisce. In pratica, sulla maggiorazione di reddito prevista dalla proposta del fisco rispetto ai ricavi del periodo d’imposta precedente si può applicare un’imposta sostitutiva che va dal 10 al 15%, in base all’indice di affidabilità fiscale del contribuente.
Inoltre, il dlgs 108/2024 apporta modifiche nella determinazione degli acconti e sulle cause di cessazione con l’individuazione di nuovi limiti di reddito. Vediamo tutto.
La tassa piatta sulla maggiorazione di reddito concordato
Partiamo con il nuovo regime di tassazione sulla maggiorazione di redditi concordato. In generale, la regola del CPB prevede che il fisco proponga un imponibile sul quale si pagano le tasse per due anni, indipendentemente dall’andamento effettivo dei ricavi. Questa proposta comporta una maggiorazione di reddito rispetto a quanto dichiarato dal contribuente l’anno precedente, ma presenta una serie di vantaggi per esempio mettendo al riparo da controlli fiscali.
Per rendere più attrattivo l’istituto del concordato, il correttivo introduce una possibilità di tassazione piatta sulla maggiorazione concordata, con aliquote calibrate sull’affidabilità fiscale. Per la precisione, sono pari al:
- 10% per contribuente con ISA pari o superiore a 8;
- 12% se il livello di affidabilità fiscale è compreso fra 6 e 8;
- 15% per chi ha un punteggio ISA inferiore a 6.
Per i forfettari, l’aliquota sulla maggiorazione è pari al 10% dell’eccedenza, ovvero del 3% se sono nei primi cinque anni di applicazione della flat tax.
In sede di rinnovo del concordato, per individuare l’eccedenza si assume come parametro di riferimento il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato.
L’imposta sostitutiva si versa entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta.
Attenzione: come detto, questa flat tax si applica solo al maggior reddito contenuto nella proposta di concordato rsipetto a quello dichiarato l’anno precedente. Sul resto delll’imponibile si applica la normale aliquota fiscale, corrispondete al prorpio scagione di reddito, oppure l’aliquota prevista per i forfettari.
Altra considerazione: in base alla formulazione della norma questo è un regime opzionale, quindi il contribuente può scegliere se assoggettare la maggiorazione all’imposta sostitutiva oppure applicare la tassazione ordinaria.
Il nuovo calendario fiscale per il concordato preventivo
Per quanto riguarda il calendario, dall’anno prossimo l’adesione al concordato preventivo va comunicata entro il 31 luglio, oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Quest’anno, invece, la scadenza coincide con quella della dichiarazione dei redditi, che per i Modelli Redditi è stata posticipata al 31 ottobre.
Dal 2025, viene posticipato di 15 giorni, al 15 aprile, il rilascio dei programmi informatici per la comunicazione dei dati utili a determinare la proposta di concordato preventivo biennale al fisco.
Nuove cause di esclusione dal CPB
La nuova legge introduce nuove cause di esclusione. Non possono applicare il CPB i contribuenti che:
- entrano nel regime forfettario nel primo anno d’imposta oggetto di concordato;
- nell’anno precedente hanno conseguito redditi esenti o che comunque non concorrono alla base imponibile superiori al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- nel caso delle imprese, sono state oggetto di operazioni di scissione, fusione, conferimento. Oppure per i redditi prodotti in forma associata, se ci sono state modifiche alla compagine sociale.
Più flessibilità nei casi in cui intervengano eventi calamitosi individuati con decreto del ministero dell’Economia, scende al 30%, dal precedente 50%, la soglia dei minori redditi che determinano la fuoriuscita dal CPB.
Chiarimenti sulla determinazione del reddito
Ulteriori precisazioni sui valori che non si considerano per determinare il reddito da concordare: si conferma che non rilevano eventuali plusvalenze o minusvalenze, vengono aggiunte anche le perdite sui crediti, e si chiarisce che il contribuente può riportare negli anni successivi le perdite dei periodi oggetto di concordato.
Come cambiano gli acconti fiscali
Infine, il meccanismo degli acconti. Per chi paga le tasse con il metodo storico, sull’acconto è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente. Sull’acconto IRAP si paga una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordata e quella dichiarata per il periodo precedente.
Chi applica il metodo previsionale versa la seconda rata di acconto come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.