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Correttivo fiscale: nuovo calendario per le dichiarazioni e i versamenti

di Barbara Weisz

6 Agosto 2024 14:27

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Il decreto 108/2024 cambia il calendario fiscale: Modelli Redditi entro il 31 ottobre, novità su versamenti IVA, comunicazioni ISA e Certificazione Unica.

Il decreto correttivo sul concordato preventivo e l’adempimento collaborativo cambia il calendario fiscale 2024: slitta il termine per la presentazione dei Modelli Redditi e sono rimodulati quelli per i versamenti IVA, gli adempimenti ISA e laCertificazione Unica.

Le novità sono contenute nel Dlgs 108/2024, approvato dal Consiglio dei ministri del 26 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 6 agosto.

Le nuove scadenze per il Modello Redditi

Slitta al 31 ottobre il termine per presentare il Modello Redditi. La novità si applica a partire da quest’anno, quindi vale anche per le dichiarazioni 2024. La proroga è collegata al nuovo Concordato Preventivo Biennale e serve a concedere più tempo ai contribuenti per decidere sull’adesione a questo nuovo strumento fiscale.

Per i soggetti IRES, la scadenza è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Per chi presenta il 730 la scadenza resta fine di settembre, mentre per gli autonomi è differita a fine ottobre. In pratica, salta l’unificazione dei termini al 30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi inizialmente prevista dalla Riforma fiscale.

Per la stagione dichiarativa 2025, l’avvio per le persone fisiche che presentano il modello Redditi slitta al 15 aprile (dal precedente 1° aprile).

Le altre novità sulle scadenze fiscali

Altri adempimenti di cui sono stati modificati i termini:

  • rilascio software di comunicazione dati ISA: entro il 15 aprile (e non più il 15 marzo) del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili;
  • versamenti IVA: l’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di dicembre si paga entro il 16 del successivo mese di gennaio; professionisti e imprese di servizi fino a 600 milioni di euro di fatturato ed imprese con ricavi fino a 1 miliardo di euro che devono pagare un’IVA non superiore a 100 euro, effettuano il versamento entro il 16 novembre (e non più entro il 16 dicembre),
    • Le altre regole restano immutate, per cui sotto i 100 euro l’IVA si può versare insieme a quella del trimestre successivo, ma comunque entro il 16 novembre (in luogo del precedente 16 dicembre).
  • Certificazione Unica lavoro autonomo: i sostituti d’imposta la trasmettono al Fisco entro il 31 marzo delll’anno successivo ci sono quindi 15 giorni in più rispetto al precedente termine del 15 marzo.