Le operazioni di riaddebito delle spese comuni di un’associazione di medici sono esenti IVA. Il chiarimento è stato fornito dei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.161 del 26 luglio 2024 a specifico interpello.
Il quesito riguardava l’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10 de Dpr 633/1972 ne caso di un’associazione professionale costituita da quattro medici di medicina generale.
Studi associati: le spese esenti IVA
La forma associativa in oggetto è disciplinata dall’articolo 40 del Dpr 270/2000 e dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005. Prevede una posizione fiscale propria con attribuzione di codice fiscale e partita IVA; l’atto costitutivo indica l’obiettivo di accentrare tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria), che successivamente vengono riaddebitate agli associati.
L’Amministrazione finanziaria ha confermato in questi casi la possibilità per i professionisti di realizzare forme di lavoro associativo, scegliendo tra i diversi modelli statutari previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l’esenzione IVA, il comma 2 del sopra citato articolo 10 comprende le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili» in recepimento della direttiva comunitaria 2006/211/CE sull’esenzione IVA.
Questo, nello specifico, per «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza».
In pratica, spiega la risposta all’interpello, la norma comunitaria vuole evitare una penalizzazione ai soggetti che svolgono attività esenti, quale sarebbe l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.
La norma italiana ha inserito la specifica tutela per i consorzi ritenendoli assimilabili alle generiche “associazioni autonome di persone” individuate dalla norma comunitaria.
Una successiva risoluzione, 30/E del 2012, ha chiarito che non è necessariamente rilevante «la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, bensì l’oggetto sociale della stessa, vale a dire la cooperazione all’attività esente o esclusa da IVA svolta dagli associati», e che quindi l’esenzione IVA può riferirsi anche a strutture associative aventi una forma giuridica diversa da quella consortile, alle quali gli associati demandino lo svolgimento di alcuni segmenti della propria attività economica».
Ad esempio, la forma associativa della medicina di gruppo. Quindi, «alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell’Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall’Iva di cui all’articolo 10, comma 2 del Dpr 633 del 1972».