Regime IVA forfettario incompatibile con 30mila euro di pensione

Risposta di Barbara Weisz

24 Settembre 2024 15:06

Sandro chiede:

Nel 2023 ho percepito una pensione INPS (ex INPGI) di 31,200 euro lordi. Il mio reddito complessivo non supera gli 85.000 euro annui. Posso ancora usufruire del regime IVA forfettario? Nel 2024, ho già emesso alcune fatture con regime forfettario. Come devo comportarmi?

Il suo reddito da pensione le preclude l’accesso al regime forfettario. E’ vero che c’è una soglia massima di 85mila euro per applicare la flat tax al 15% sui ricavi, ma ci sono anche precise cause di esclusione. Fra le quali, l’impossibilità di pagare le tasse con il sistema forfettario per chi ha reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 30mila euro.

Sopra questa cifra c’è incompatibilità. Lo prevede la Legge 190/2014 che istituisce il regime forfettario.

Il comma 57 dettaglia i casi di decadenza o esclusione, tr cui ricadono i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR eccedenti l’importo di 30mila euro. L’articolo 50 ricomprende fra i redditi assimilati al lavoro dipendente quelli da pensione.

Anche diversi documenti di prassi specificano questa escusione. La Circolare delle Entrate n. 10/2016, chiarisce che un reddito da pensione, «in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia» dei 30mila euro.

Quindi, siccome lei ha una pensione più alta, pur restando complessivamente al di sotto degli 85mila euro non può applicare il sistema forfettario.

Per quanto riguarda le fatture già emesse,  può correggerle emettendo una nota di variazione. Le risposte a interpello 499 e 500 del 26 novembre 2023 individuano due possibili strade:

  • trasmettere al committente delle note di variazione in aumento, integrando le fatture originarie con l’Iva di rivalsa (da versare all’erario) e indicando la ritenuta d’acconto
  • emettere sempre verso il committente note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture originarie, ed poi nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l’Iva di rivalsa (da versare all’erario) e indicare la ritenuta d’acconto.

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Risposta di Barbara Weisz