Tratto dallo speciale:

Sovraindebitamento: 4 strumenti per liberarsi dai debiti

di Teresa Barone

30 Luglio 2024 09:00

logo PMI+ logo PMI+
Sono almeno 7 milioni gli italiani sovraindebitati ma poche le pratiche per ottenere lo stralcio o concordare il rientro: gli strumenti di esdebitazione.

Il sovraindebitamento in Italia coinvolge 7 milioni di privati, una cifra in netto aumento rispetto ai dti registrati nel 2023. Nonostante questo, le pratiche presentate da cittadini e imprenditori con il diritto di richiedere la composizione o lo stralcio del debiti sono state meno di 8mila.

A conoscere le opportunità della Legge n. 3/2012 per l’esdebitazione e del Codice della crisi d’impresa sono davvero in pochi.

Sovraindebitamento in Italia: la situazione al 2024

I soggetti che possono accedere all’esdebitazione sono molti: il semplice consumatore, l’imprenditore agricolo, la startup innovativa, l’ex imprenditore, lo studio professionale e tutte le imprese non fallibili. Per tutti gli altri soggetti, interviene il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

I dati aggiornati sul ricorso agli strumenti a disposizione degli italiani sono stati presentati nel corso del Convegno sul Sovraindebitamento che ha permesso di fare il punto sulle iniziative degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento).

Lo scorso anno, sono state presentate in tutto 7.748 nuove pratiche di composizione della crisi, soprattutto a causa della scarsa conoscenza degli strumenti che consentono di ottenere lo stralcio del debito.

Ma il problema sono anche le tempistiche troppo lunghe affinchè una pratica venga presa in carico (oltre un anno), scoraggiando i soggetti partuxolarmente indebitati, che non possoni certo attender tempi così lunghi per risolvere il problema. La composizione negoziata della crisi d’impresa nel 2023 ha funzionato in un caso su cinque secondo i dati dell’Osservatorio di Unioncamere. E trascorrono in medi 250 giorni tra la domanda e la chiusura del procedimento.

Gli strumenti di esdebitazione disponibili

Gli strumenti attivabili cambiano in base alla categoria dei soggetti interessati ed alla posizione debitoria.

Le procedure paraconcorsuali disciplinate dalla legge n. 3 sono l’accordo di composizione, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. In questi casi, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) nominato dal debitore stesso.

  • Accordo di ristrutturazione: piccoli imprenditori o ex imprenditori possono avanzare una proposta di accordo, che però deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori;
  • Piano del consumatore: si avanza una proposta diretta da parte del debitore non professionista, che non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice;
  • Liquidazione del patrimonio: il giudice nomina un liquidatore per offrire ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere.

Esiste poi anche un’altra formula, ossia l’Esdebitazione del debitore incapiente: strumento riservato alle persone senza più beni, prevede una procedura tenuta aperta per alcuni anni anni, durante i quali vige l’obbligo di pagamento del debito se sopravvengono utilità pari ad almeno il 10% degli insoluti.

La liquidazione controllata dei soggetti minori (esclusi dalla liquidazione giudiziale) prevede un criterio temporale per la copertura delle spese ma non indica una durata massima della procedura, legata invece all’ammontare delle risorse disponibili e all’entità dei crediti. Possibile anche programmare un piano di rientro con acquisizione di redditi e beni anche futuri (come ad esempio i crediti non ancora esigibili), della durata di almeno tre anni.