L’abolizione del minimo contributivo INPS per artigiani e commercianti promessa in campagna elettorale è stata poi realizzata?
L’abolizione del minimo contributivo INPS per artigiani e commercianti è stata proposta in campagna elettorale da parte di alcuni esponenti della destra. Tuttavia, alla luce delle normative attuali e dei più recenti documenti di prassi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, non risultano modifiche che abbiano portato alla cancellazione di questo versamento.
Non solo: nonostante le promesse politiche, l’INPS ha confermato e addirittura previsto un incremento delle aliquote contributive.
L’attuale normativa sul minimo contributivo è costituita dall’Articolo 1 della Legge n. 233 del 1990 , che stabilisce il principio del “minimale annuo di retribuzione” per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi, inclusi artigiani e commercianti. Le circolari INPS continuano a fare riferimento a questo minimo imponibile e non menzionano alcuna abolizione, anzi aumentano gli importi annuali minimi da rispettare (cfr.: Circolare INPS 19/2023 e Circolare 33/2024).
Alcune categorie, come affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, sono comunque esonerate all’osservanza del minimale di retribuzione ai fini contributivi (Crf.: Circolare INPS 22/2022).
Inoltre, gli artigiani e commercianti pensionati di età superiore a 65 anni e già pensionati godono di una riduzione del 50% sui contributi.
Per il 2024 il minimale annuo dper il calcolo del contributo IVS è pari a 18.415 euro.
Il massimale è pari a 91.680 euro con anzianità contributiva precedente al 1996, mentre arriva a 119.650 euro per i contributivi puri.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi